Vietato usare le economie di gara per l'adeguamento dei prezzi
La risposta fornita dal ministero dell'Istruzione alle stazioni appaltanti
Vietato usare le economie di gara per l'adeguamento prezzi, questa la risposta del ministero dell'istruzione a un ente locale, «non sono nella disponibilità dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie». Di conseguenza non trova applicazione quanto previsto all'articolo 26, comma 1, del Dl 50/2022, nella parte in cui prescrive che «ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante».
La folle corsa al rincaro dei prezzi ha infatti travolto tutte le procedure di investimento in corso e le stazioni appaltanti sono alla ricerca di risorse per finanziare l'adeguamento della spesa. Per affrontarle il Governo ha provato, con diversi provvedimenti che prevedono fonti specifici, a dare sostegno agli enti che si trovano a fronteggiare costi di investimento lievitati, e che di fatto rischiano di non avere la copertura finanziaria. L'articolo 26 del Dl 50/2022 ha stabilito, derogando alle modalità di compilazione dei Sal, che per gli appalti pubblici, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, siano valorizzate applicando dei prezzari aggiornati. I «maggiori importi», così determinati e abbattuti al 90%, sono da riconoscere agli esecutori.
Come finanziare i rincari, le stazioni appaltanti, in primo luogo, devono finanziare la quota del caro materiali utilizzando:
• entro il limite del 50%, le risorse «accantonate per imprevisti» nel quadro economico di ogni intervento, ad eccezione delle somme per impegni contrattuali già assunti, e le eventuali "ulteriori somme a disposizione" della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
• le somme derivanti da «ribassi d'asta», qualora non sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
•le somme "disponibili" relative ad altri interventi ultimati dalla medesima stazione appaltante e per i quali siano già stati eseguiti i collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, "nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile" alla data di entrata in vigore del Dl 50/2022.
Solo nel caso in cui queste risorse non risultassero sufficienti è possibile presentare domanda di accesso al fondo per l'adeguamento dei prezzi istituito con il Dl 73/2021. L'ultima scadenza in ordine di tempo, per i progetti non Pnrr, è stata quella del 31 agosto 2022, data entro la quale era necessario inoltrare le domande per i Sal concernenti lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022.
Tra i diversi dubbi che si sono presentati a ridosso della scadenza c'era quello in merito alle economie di gara destinate, nel bando originario della linea di finanziamento, allo scorrimento delle graduatorie. Potevano essere utilizzate almeno per finanziare l'adeguamento prezzi? Dal punto di vista della finanza pubblica si potrebbe quasi pensare che non possa fare differenza finanziare il caro materiali con il contributo "originario" piuttosto che con il fondo adeguamento prezzi. Era ragionevole il dubbio che presentare una richiesta di accesso ad un fondo quando si hanno a disposizione risorse pubbliche, quelle pari al ribasso di gara ottenuto, fosse un inutile appesantimento procedurale.
A fronte di numerose sollecitazioni a riguardo il ministero dell'Istruzione, relativamente alla linea di finanziamento di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (cosiddetto Fondo Comma 140), con nota specifica, ha risposto negativamente sull'applicazione del decreto ministeriale 1007 del 21 dicembre 2017. Dalla comunicazione emerge la consapevolezza della problematica da parte del ministero e si auspica che la situazione possa essere risolta prima della prossima scadenza prevista per il 31 gennaio 2023.
Monitoraggio trimestrale e relazione al conto annuale, le verifiche del revisore
di Corrado Mancini e Patrizio Battisti - Rubrica a cura di Ancrel