Viminale, sanatoria estesa agli appalti Pnrr avviati dai Comuni non capoluogo nonostante i limiti di competenza
Legittime le procedure di aggiudicazione attuate entro il 31 dicembre 2022 in violazione dell'obbligo di accorpamento/aggregazione
Il ministero dell'Interno chiarisce che le procedure di aggiudicazione del Pnrr/Pnc attuate dai Comuni non capoluogo, entro il 31 dicembre 2022, in violazione dell'obbligo di accorpamento/aggregazione stabilito dall'articolo 52 del Dl 77/2021 devono ritenersi legittime. Ciò per effetto della "sanatoria" introdotta con l'articolo 10, comma 1, del Dl 176/2022.
Comuni non capoluogo e Pnrr/Pnc
La legge di conversione 6/2023 del Dl 176/2022 nell'articolo 10, comma 2-ter prevede, secondo le Faq recentemente pubblicate dal ministero dell'Interno, anche la sanatoria per le procedure di appalto Pnrr/Pnc effettuate dai comuni non capoluogo in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 52 del Dl 77/2021 (convertito dalla legge 108/2021).
La norma in parola limita la capacità e l'autonomia dei comuni non capoluogo nell'aggiudicazione di appalti finanziati anche solo in parte dal Pnrr/Pnc. Queste stazioni appaltanti, secondo la lettura ora fornita dall'articolo 10, comma 1, del Dl 176/2022 convertito dalla legge 6/2023, hanno la prerogativa di aggiudicare appalti del Pnrr/Pnc solo nell'ambito delle soglie entro cui è possibile utilizzare l'affidamento diretto (articolo 1, comma 2, lettera a) del Dl 76/2020 convertito dalla legge 120/2020) e quindi per importi inferiori ai 139mila euro per beni e servizi e per importi inferiori ai 150mila euro per lavori. Per importi superiori hanno l'obbligo di rivolgersi a stazioni appaltanti di enti sovracomunali (comuni non capoluogo, provincia, comune capoluogo o città metropolitana) o ai soggetti aggregatori qualificati (articolo 37, comma 4 del Codice dei contratti). Nel caso in cui i comuni avessero, in violazione della disposizioni citate, aggiudicato autonomamente l'appalto Pnrr/Pnc per importi non consentiti «con procedure attuate» entro il 31 dicembre 2022 gli stessi non possono (più) ritenersi illegittimi. Ciò è quanto si legge nella faq n. 10 del ministero in cui si precisa, una volta ribaditi i limiti sopra riportati, che «al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, come disposto dall'articolo10 comma 2-ter del DL 176/2022, sono fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».
La disposizione
É bene sottolineare che una lettura di questo tipo non emerge immediatamente dal dato normativo richiamato nella Faq (comma 2-ter dell'articolo 10 innestato dalla legge di conversione n. 6/2023). In questo comma, infatti si legge che a beneficiare della sanatoria sono gli appalti relativi alle opere di cui al comma 143 dell'articolo 1 della legge 145/2018 ovvero «investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio» poi confluiti nel Pnrr. Il comma citato, secondo il ministero quindi, fornisce invece una sostanziale sanatoria per tutti gli appalti Pnrr/Pnc anche "nativi". Dalla norma può residuare un dubbio interpretativo nella locuzione «procedure attuate» entro il 31 dicembre 2022. Non si specifica, quindi, se queste debbano ritenersi aggiudicate già entro il 2022 o solamente avviate. É lo stesso parere del ministero, però, che viene in aiuto visto che si rimarca che la norma ha lo scopo di «salvaguardare le procedure già in corso di attivazione». Pertanto, l'interpretazione è quella più favorevole ed estesa anche considerato che il Dl 176/2022, che ha chiarito definitivamente la problematica delle competenze, è entrato in vigore solo il 19 novembre 2022.