Fisco e contabilità

Welfare, spese di personale, canone unico e agenti contabili: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Welfare integrativo

La Corte dei conti del Veneto ha confermato che «le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo previste dall’articolo 82 del Ccnl, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite stabilito nell’articolo 23, comma 2, del Dlgs n. 75/2017 ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’ articolo 82 del contratto nazionale di lavoro funzioni locali» (adunanza del 6 novembre 2024).
Sezione regionale di controllo del Veneto - Parere n. 33/2025

Limiti spese di personale

L’attribuzione ai Co.Re.Com. di ulteriori funzioni oltre a quelle proprie (conferite con legge statale e/o regionale) comporta la necessità di utilizzare specifiche professionalità che, se non presenti all’interno dell’organico regionale, devono essere acquisite all’esterno. La “straordinarietà” delle funzioni delegate, cui è correlata l’erogazione di risorse finanziarie da parte dell’Agcom, implica che l’eventuale spesa aggiuntiva per l’assunzione di risorse umane non debba essere compresa ai fini del calcolo del limite fissato dall’articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 296/2006, purché vengano rispettate le seguenti condizioni: a) assenza di oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di operazione che deve rimanere assolutamente neutra sul bilancio regionale, che neanche in minima parte può assumersi un onere di contribuzione, posto che l’intera copertura di essa rimane a carico delle risorse finanziate dall’Agcom per l’esercizio delle funzioni delegate; b) assenza di adeguate professionalità all’interno della Regione (da intendersi, quindi, all’interno del Co.Re.Com., del consiglio e della giunta dell’ente); c) la durata dei contratti deve essere strettamente correlata al perdurare della delega e dei relativi finanziamenti (dunque, contratti a tempo determinato, o di somministrazione, o comunque con esclusione esplicita di ogni possibile aspettativa di futura stabilizzazione).
Sezione regionale di controllo della Basilicata - Parere n. 20/2025

Canone unico patrimoniale ed esenzioni

La norma di legge prevede un vincolo finanziario complessivo volto a evitare di impattare negativamente sugli equilibri di bilancio. Sarà compito delle amministrazioni valutare, nell’ambito della propria discrezionalità e secondo canoni di ragionevolezza, le modalità regolamentari adeguate ad assicurare il rispetto di questo fondamentale principio anche negli esercizi successivi alla prima applicazione. La Corte dei conti del Lazio non ha ritenuto che sussistano ragioni per discostarsi dall’interpretazione maggioritaria appena illustrata, secondo cui l’Ente territoriale può prevedere ulteriori esenzioni del canone unico patrimoniale, purché nel rispetto della invarianza del gettito complessivo e degli equilibri di bilancio, il tutto previamente certificato dai competenti organi di controllo.
Sezione regionale di controllo del Lazio - Parere n. 11/2025

Agenti contabili secondari

Anche i contabili secondari devono rendere il conto giudiziale da allegarsi a quello dell’agente principale, il quale, in tal modo, non risponderà delle eventuali irregolarità poste in essere dai contabili secondari, salvo che essi stessi siano imputabili per colpa o trascuratezza. Gli stessi sono, infatti, tenuti a presentare il conto all’ente, anche se con saldo pari a zero, al fine di attestare l’assenza di movimentazioni, fatti salvi i casi in cui, non essendo configurabile, neanche in astratto, la sottesa gestione, possa ritenersi venuto meno il conseguente obbligo di resa del conto.
Sezione giurisdizionale regionale del Veneto - Sentenza n. 48/2025

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