Personale

Nessuna deroga al trattamento accessorio per le nuove posizioni organizzative

Non si può istituirne e finanziare la retribuzione di posizione e di risultato con gli spazi destinati ad assunzioni a tempo indeterminato

di Gianluca Bertagna

Non è possibile istituire nuove posizioni organizzative e finanziarne la retribuzione di posizione e di risultato attraverso l'utilizzo degli spazi destinati ad assunzioni a tempo indeterminato. È un vero e proprio monito quello contenuto nella deliberazione n. 1/2021 della Corte dei conti della Toscana in risposta al tentativo di un Comune di applicare l'articolo 11-bis, comma 2, del Dl 135/2018 al caso della previsione di una nuova area nel proprio assetto organizzativo.

Le cose stanno così. La retribuzione di posizione e di risultato attribuite ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa, ancorché finanziate e quindi stanziate sul bilancio, rientrano tra gli aggregati che devono essere considerati per rispettare l'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, ovvero la norma che prevede che gli enti non devono, ciascun anno, superare l'importo del trattamento accessorio dell'anno 2016; il limite, va ricordato, potrebbe essere adeguato in presenza di più dipendenti rispetto al 31.12.2018 come previsto dal Dl 34/2019.

Il contratto del 21 maggio 2018, però, ha rivisto, al rialzo, il valore massimo della retribuzione di posizione erogabile su base annua ai titolari di posizione organizzativa: si è passati, infatti, dai precedenti 12.911,42 euro agli attuali 16.000 euro. Il contratto nazionale, inoltre, ha richiesto che tutti gli enti approvassero e quindi applicassero nuovi criteri di graduazione (pesatura) delle aree entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso e quindi entro il 21 maggio 2019.

Questa azione, di fatto, avrebbe potuto comportare un aumento della retribuzione di posizione in godimento stante il fatto che il massimo riconoscibile è, nel frattempo, aumentato a 16.000 euro. Come agire, quindi, sapendo che vi era comunque da rispettare il tetto dell'anno 2016?

Una soluzione era senz'altro quella di ridurre gli altri aggregati, come ad esempio il fondo dei dipendenti, ma per fare questo sarebbe stato necessario contrattarne con i sindacati l'eventualità rendendo l'azione per nulla facile.

È arrivato, quindi, come una manna dal cielo l'articolo 11-bis del Dl 135/2018 il quale ha concesso agli enti di compensare tali maggiori incrementi di retribuzione di posizione con una pari riduzione delle somme da destinare ad assunzioni a tempo indeterminato. La Corte dei conti del Veneto, peraltro, con la deliberazione n. 104/2020 ha confermato che è possibile agire in tale modo anche in vigenza delle nuove modalità di calcolo degli spazi assunzionali come da Dm 17 marzo 2020.

Quello che però è sbagliato è ritenere che vi sia la possibilità avvalersi di questa deroga per l'istituzione di nuove aree di posizione organizzativa. La norma, come concludono i magistrati della Corte dei conti Toscana, si riferisce con chiarezza solo ai maggiori oneri dovuti alla graduazione che gli enti avrebbero dovuto realizzare entro il 21 maggio 2019.

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