Compensi nei concorsi, graduatorie di altri enti, incentivi tecnici e mansioni superiori
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Compensi alle commissioni di concorso
I compensi corrisposti ai dipendenti interni che svolgono il ruolo di presidente, membro o segretario nelle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici rientrano nel limite di spesa previsto per il trattamento accessorio. In mancanza di una deroga normativa espressa e dei presupposti stabiliti dalla giurisprudenza contabile, queste somme devono essere computate nel tetto previsto dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. Lo ha precisato la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con deliberazione n. 90/2025/PAR del 18 giugno 2025, in risposta a un quesito della Provincia di Brindisi.
Manifestazione di interesse da parte di idonei in graduatorie di altri enti
Con sentenza n. 4447 del 12 giugno 2025, la Sezione IX del Tar Campania – Napoli ha ritenuto legittima la procedura mediante la quale un’amministrazione acquisisce manifestazioni di interesse da parte di soggetti idonei collocati in graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri enti.
Questa procedura può essere validamente seguita da una selezione tra i candidati interessati, con eventuale assunzione subordinata al rilascio del consenso da parte dell’amministrazione titolare della graduatoria. In mancanza di tale assenso, non si configura una problematica di scorrimento obbligatorio secondo l’ordine di merito, non essendosi determinata alcuna cessione preventiva della graduatoria.
Pertanto, l’ente procedente può legittimamente interpellare altri enti per l’utilizzo di differenti graduatorie, ove ricorrano le condizioni per farlo, anche con riferimento a candidati collocati in posizioni inferiori nella selezione interna per manifestazione di interesse.
Incentivi per le funzioni tecniche
Gli incentivi per le funzioni tecniche non possono essere riconosciuti al personale del servizio finanziario, anche qualora esso supporti l’ufficio tecnico in attività connesse alla rendicontazione. Le attività incentivabili devono avere carattere strettamente tecnico e rientrare nelle previsioni dell’Allegato I.10 del Dlgs 36/2023. Inoltre, gli incentivi devono essere correlati alle singole procedure di affidamento e finanziati all’interno del relativo quadro economico. Le attività di natura finanziaria sono escluse in quanto non esternalizzabili e proprie dell’ente, e non rispondenti alla ratio dell’incentivo. È quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con deliberazione n. 86/2025/PAR del 18 giugno 2025, che si pone in continuità con il precedente orientamento espresso dalla Sezione regionale della Lombardia nella deliberazione n. 196/2023/PAR.
Mansioni superiori: criteri per l’inquadramento
Con sentenza n. 15304 del 9 giugno 2025, la Corte di cassazione, Sezione lavoro, ha chiarito che, ai fini del riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori (nella fattispecie relative all’ex categoria D), non è necessario che il dipendente assolva tutti gli elementi indicati nella declaratoria contrattuale della categoria superiore.
Tali elementi, infatti, devono essere considerati in via alternativa e non cumulativa, come già precisato in precedenti pronunce (Cassazione n. 11856/2024 e n. 16977/2023). Ne deriva che, per l’attribuzione dell’inquadramento, non è richiesto l’esercizio della responsabilità dell’intero procedimento, trattandosi di un requisito non previsto dalla declaratoria della categoria D.