Contributi alla progettazione degli enti locali, nel bilancio conta la natura della spesa
L'obiettivo è contabilizzare in modo tale da non alterare gli equilibri di bilancio
Sono molti gli enti locali che, a seguito del ripescaggio delle domande per ottenere i contributi per spese di progettazione disposto grazie all'incremento dei fondi disponibili stabilito dal Dl 104/2020, stanno aspettando l'assegnazione definitiva delle somme da parte del ministero, sulla base della graduatoria approvata con il Dm 31 agosto 2020. Il dubbio però è come debbano essere contabilizzate queste spese, se in parte corrente ovvero in parte capitale, come investimento.
A questo proposito occorre ricordare che con il Dm Economia e finanze 1° marzo 2019, di modifica ai principi contabili all. 4/2 e 4/3 al Dlgs 118/2011, sono state fornite puntuali regole per la contabilizzazione delle spese di progettazione e ridefinite le condizioni per la costituzione e il mantenimento del Fondo pluriennale vincolato. Con questa modifica, il legislatore ha tentato di conciliare due diverse esigenze: da un lato quella di incentivare gli investimenti, permettendo agli enti locali di crearsi un «parco progetti» da utilizzare per eventuali richieste o utilizzo di contributi di enti esterni e, dall'altro, quello di stimolare una sana attività di progettazione, da sempre ritenuta un efficace strumento di anticorruzione, in grado di evitare incontrollate modifiche al quadro tecnico-economico delle opere a cui faranno riferimento.
Come noto, è stato previsto che, prima dell'inserimento dell'opera nel programma opere pubbliche, l'ente debba redigere un livello minimo di progettazione, la cui spesa, però, spesso non è coperta dal finanziamento dell'opera a cui si riconduce e, di conseguenza, l'ente è costretto a reperire autonome risorse di bilancio per finanziarla. A questo scopo, il decreto ha previsto che, pur trattandosi di spesa durevole, la stessa possa essere contabilizzata tra le spese del Titolo II solo se sussiste congiuntamente il rispetto di due condizioni:
a) che il Dup o altri documenti di programmazione individuino in modo specifico l'investimento da realizzare (ad eccezione delle opere di importo inferiore a 100.000 euro);
b) che siano previste e individuate le fonti di finanziamento dell'opera, cui la progettazione si riferisce. È utile ricordare che sia l'articolo 21, comma 3, del Codice sia l'articolo 3, comma 8, del Dm 14/2018, subordinano l'individuazione dei mezzi finanziari a copertura delle opere pubbliche solamente per gli interventi inseriti nell'elenco annuale, ma non per quelli inseriti nel secondo e terzo anno del programma triennale.
Nel caso in cui l'imputazione possa avvenire all'interno delle spese in c/capitale (perché l'ente ha già individuato la fonte di finanziamento dell'opera) sarà utilizzabile la voce del piano dei conti finanziario U.2.02.03.05.001 «Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti», mentre se l'impegno dovesse essere assunto tra le spese correnti, sarà imputabile alla voce U.1.03.02.11.999 «Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.». Di conseguenza, anche per le spese di progettazione in parola dovranno applicarsi le medesime regole, a prescindere dal fatto che siano eterofinanziate attraverso contributi ministeriali. Ne consegue che anche la contabilizzazione del contributo in entrata dovrà seguire le medesime regole, per cui verrà imputato in parte corrente o tra le entrate in conto capitale in base alla natura della spesa, in modo tale da non alterare gli equilibri di bilancio.
Il decreto ha inoltre introdotto la possibilità di costituire il Fondo pluriennale vincolato, nel caso in cui le spese di progettazione di livello minimo non risultassero esigibili al termine dell'esercizio, a condizione che vi sia il formale avvio delle procedure di affidamento (pubblicazione del bando o avviso di indizione della gara), a prescindere dalla loro imputazione a spesa corrente o a spesa di investimento. Questa possibilità, però, è esercitabile solo nel caso in cui si tratti di incarichi di progettazione di importo superiore al limite minimo previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera a), del Dlgs 50/2016. Il Fondo pluriennale vincolato potrà essere conservato solo se, entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo, interverrà l'aggiudicazione definitiva. Per gli incarichi inferiori a quella somma, invece, è previsto che la formazione del Fondo pluriennale vincolato debba seguire le regole ordinarie.
La spesa per l progettazione di livello minimo, infine, rientra comunque a pieno titolo nel quadro tecnico-economico di spesa per la realizzazione dell'investimento, finendo per essere capitalizzata ai fini dell'accrescimento patrimoniale, una volta che l'opera sarà eseguita. A tale scopo, saranno sufficienti le rilevazioni in contabilità economico-patrimoniale, senza dover effettuare alcuna rilevazione specifica in contabilità finanziaria (punto 5.3.12).