Al via la riforma del metodo tariffario rifiuti
Con l’approvazione della deliberazione Arera n. 180/r/rif del 15/04/2025 ha preso il via il procedimento che porterà, entro il prossimo 31 luglio, alla definizione del metodo tariffario dei rifiuti per il periodo regolatorio 2026/2029.
L’Autorità si è posta gli obiettivi di mantenimento di un quadro di regole stabile e certo, della promozione di una maggiore qualità e un ampio ricorso all’innovazione, per migliorare l’impiego di materiale recuperato nell’ambito del ciclo dei rifiuti, di favorire il percorso di avvicinamento del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata al livello previsto dalla normativa vigente, di tenere conto delle condizioni alle quali l’operatore si è aggiudicato l’affidamento del servizio all’esito della procedura ad evidenza pubblica, di rafforzare la compliance regolatori e di rafforzare la programmazione economico-finanziaria individuando dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale.
In primo luogo, con riferimento ai limiti di crescita, l’Autorità ha rilevato che l’elevata dinamica inflazionistica del periodo 2021-2023 è stata recuperata nel periodo 2024-2025 mediante la valorizzazione del coefficiente Cri, mediamente del 3,4% nel 2024 e del 2,3% nel 2025 e dalla possibilità di allocare gli effetti dell’inflazione sui costi in un orizzonte temporale più ampio, anche oltre la fine del periodo regolatorio, sempre nei limiti di crescita ammessi. L’incremento effettivo delle entrate tariffarie negli anni 2024 e 2025 è stato rispettivamente del 5,4% e del 3,2%, inferiore rispetto alle variazioni del tasso di inflazione, sia perché non tutti i costi si sono mossi in misura corrispondente all’inflazione e sia proprio per la possibilità di riconoscere i costi eccedenti la crescita tariffaria negli anni seguenti (possibilità sfruttata da circa il 30% degli ambiti tariffari). L’Arera intende confermare per il periodo 2026/2029 le regole per determinare il limite di crescita tariffario, compreso il coefficiente Cri, al fine di catturare gli eventuali incrementi dei costi dei fattori della produzione, pur riconsiderando l’intervallo entro cui può essere valorizzato questo coefficiente, legandolo ai risultati di qualità ambientale ottenuti dal gestore (misurati con il coefficiente Ha - articolo 8 deliberazione Arera 389/2023 - che sintetizza l’efficienza delle fasi di raccolta, trasporto, pretrattamento e riciclo). Inoltre, sarà confermata la facoltà di rimodulazione degli importi che superano il limite di crescita delle entrate tariffarie, richiedendo la separata indicazione delle quote oggetto di rimodulazione negli anni successivi e di quelle non recuperabili in considerazione dei risultati delle procedure ad evidenza pubblica. Tuttavia, questa rimodulazione, allo scopo di garantire l’aderenza anche temporale tra i costi del servizio e le modalità e caratteristiche della sua erogazione, sarà soggetta a regole di condizionalità che potrebbero riferirsi all’efficienza economica delle gestioni, alla saturazione del limite di crescita delle entrate tariffarie ovvero alla modulazione delle ulteriori leve tariffarie dell’Etc, quali, ad esempio, i coefficienti di sharing. Inoltre, saranno previste delle regole di pianificazione ad opera dell’Etc del recupero degli importi oggetto di rimodulazione.
Altro obiettivo nella fissazione dei limiti di crescita è il coordinamento tra la regolazione tariffaria e la disciplina dello schema tipo del bando di gara per il servizio di gestione dei rifiuti. Per questo l’Autorità è determinata a stabilire un set di regole che assicuri la corrispondenza tra i coefficienti che rispecchiano il recupero della produttività X, gli obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche del servizio, Ql, e il perimetro del servizio, Pg, posti alla base del Pef ai sensi del metodo tariffario e i medesimi coefficienti determinati in esito alla procedura concorsuale e inseriti nei Pef di affidamento. A questo fine il coefficiente di recupero della produttività sarà diviso in due componenti, una relativa alla gestione nella sua interezza, sulla base delle regole del metodo tariffario e l’altra, afferente al gestore affidatario, che rappresenta le maggiori efficienze in sede di gara, mentre i coefficienti Ql e Pg integreranno gli ulteriori obiettivi assegnati al gestore affidatario. Saranno altresì rivisti gli intervalli di riferimento per la fissazione dei coefficienti per la determinazione del limite di crescita delle entrate tariffarie.
Con riferimento alle componenti di costo di natura previsionale, come la componente Coi, l’Arera intende confermare anche nel nuovo periodo regolatorio la facoltà di valorizzazione delle stesse, pur se con delle modifiche. In particolare, verranno distinte le variazioni delle caratteristiche e del perimetro del servizio che prevedano il sostenimento di costi sistematici, per le quali non sarà previsto il meccanismo stabilito dal Mtr-2 in base al quale i costi previsionali inseriti nel Pef di un dato anno non vengono poi considerati, a consuntivo, della base di costo che alimenta il Pef dell’anno a+2. Saranno previsti meccanismi di verifica al termine del periodo regolatorio del raggiungimento degli obiettivi fissati ex ante che, in caso di mancato conseguimento, comportino il recupero dell’eventuale scostamento tra quanto valorizzato in sede previsionale e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore. Per i costi previsionali che comportano il sostenimento di costi non ricorrenti, viene confermato l’attuale meccanismo basato sulla stima previsionale del costo e sull’incentivo volto a conseguire gli obiettivi fissati al minimo costo, attraverso la possibilità per il gestore di realizzare della marginalità sull’intervento se è in grado di raggiungere il target fissato realizzando efficienze di costo rispetto alle previsioni. Con riferimento al recente incremento dell’aliquota Iva applicabile ai conferimenti in discarica e a impianti di incenerimento senza recupero di energia dal 10% al 22%, con decorrenza dal 2025, disposto dalla legge di bilancio 2025, tenuto conto che secondo le attuali regole del Mtr-2 questo incremento dell’imposta, che rappresenta un maggior costo per gli enti in regime tributario, sarebbe stato recuperato solo in sede di Pef dell’anno a+2, l’Arera è orientata a valutare l’introduzione di una componente di costo di natura previsionale per la copertura di tali maggiori costi. In generale, il Mtr-2 ha evidenziato delle criticità in presenza di aumenti consistenti dei costi di trattamento e smaltimento che, in base alla regola del a+2, dovevano essere sostenuti dal gestore senza possibilità di essere considerati tra le entrate tariffarie dell’anno in cui l’incremento si è verificato (determinate sulla base dei costi dell’anno a-2). Pertanto, l’Arera è orientata a prevedere, nel nuovo periodo regolatorio, la possibilità di derogare parzialmente all’impiego dei costi effettivi sostenuti nell’anno a-2 in caso di significativa e documentata variazione dei costi sopra citati, laddove questa situazione possa pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario dell’operatore. Ciò avverrebbe con l’inserimento di una nuova componente previsionale, previa presentazione di una relazione, validata dall’Etc, relazione nella quale il gestore in particolare deve indicare le iniziative per ridurre il conferimento agli impianti di trattamento nell’arco dell’affidamento. A tutela degli utenti finali, nell’anno a+2 si procede alla verifica dei costi effettivamente sostenuti nell’anno a rispetto a quelli previsti, con recupero in favore degli utenti ove i primi siano inferiori ai secondi. Saranno previste delle penalizzazioni in caso di mancata realizzazione delle iniziative per ridurre i rifiuti oggetto di conferimento presso gli impianti di smaltimento.
In relazione ai fattori di sharing, ossia ai coefficienti che ripartiscono tra gli utenti e il gestore i ricavi dalla vendita di materiale e energia (AR-in media il 4% nel biennio 2024-2025) e quelli derivanti dai sistemi collettivi di compliance a copertura dei costi per la raccolta differenziata (ARsc - in media 5% nel biennio 2024-2025), gli stessi mostrano una crescita dal 45% del biennio 2022-2023 al 51% (2024-2025), per quanto riguarda il coefficiente di sharing dei ricavi AR e dal 53% al 62%, per il coefficiente di sharing dei ricavi dai sistemi di compliance. Evidenziando la tendenza degli Etc ad aumentare i benefici per gli utenti finali. In proposito, l’Arera è orientata a superare la differenza esistente tra il coefficiente di sharing della componente AR e quello della componente ARsc, ampliando nel contempo l’intervallo entro cui l’Etc determina il nuovo fattore di sharing, per tenere conto delle valutazioni sui risultati di qualità ambientale delle gestioni (per rafforzare l’attenzione alla qualità e alla quantità delle frazioni differenziate conferite). Maggiori precisazioni saranno fornite anche sulle regole di valorizzazione delle componenti di ricavo AR e ARsc.
Sul costo d’uso del capitale, sarà confermato il criterio della media ponderata del tasso di rendimento del capitale proprio e del capitale di debito (WACC), mentre saranno modificate le regole per la determinazione della misura massima dell’accantonamento sui crediti in regime di Tari (oggi 80% dell’importo accantonato ai sensi del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), con l’obiettivo di rafforzare il segnale di incentivo alla riduzione della morosità e di tenere conto del principio di neutralità rispetto alla modalità di prelievo (tenendo conto che oggi nel caso di tariffa corrispettiva l’accantonamento al fondo svalutazione crediti ammesso è pari a quello determinato con le regole fiscali). Su tale punto la scelta appare molto delicata perché una riduzione del limite massimo ammesso potrebbe avere un impatto negativo sul bilancio dei comuni, aumentando la quota di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da coprire con risorse diverse dalla Tari.
L’Arera ritiene inoltre opportuno ridurre il ricorso alle revisioni infra-periodo, esemplificando le casistiche per cui non ricorrono i presupposti per la formulazione dell’istanza di revisione del Pef. Saranno riviste anche le conseguenze in caso di inerzia del gestore, nonché aggiornati i modelli per le proposte tariffarie e un modello di base per la predisposizione del Pef di affidamento, previsto dalla deliberazione 385/2023.
(*) Vicepresidente Anutel
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