Fisco e contabilità

Coronavirus - Fondo innovazione per l'acquisto di strumenti informatici utili - Il bando dell'Emilia Romagna

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di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

La necessità di dover implementare lo smart working e le altre attività da svolgersi da remoto, obbliga gli enti a una ricerca spasmodica delle risorse utili a finanziare l'acquisto delle attrezzature tecnologiche necessarie, ma non solo. In questo contesto la Regione Emilia Romagna, con un bando appena pubblicato, ha stanziato due milioni di euro per l'erogazione di contributi a favore di Province, Città metropolitana, Comuni e Unioni di comuni di contributi finalizzati a concorrere alle spese per l'attuazione di piani di sviluppo smart working per i propri dipendenti. Tra le spese finanziabili rientrano l'adozione di piani di avvio e consolidamento dello smart working, la realizzazione di azioni a supporto (tra cui in primis quelle di carattere formativo per dipendenti e dirigenti), l'adozione di strumenti delle tecnologie dell'informazione in grado di supportare il processo di trasformazione digitale e organizzativa. Senza dubbio i sistemi informativi e le infrastrutture tecnologiche (insieme ai processi organizzativi) rappresentano in molti casi gli aspetti più carenti di questa nuova modalità di lavoro che, proprio per effetto dell'impulso ricevuto in questa fase emergenziale, sta subendo un'accelerazione utile anche per la successiva messa a regime.

Ci auguriamo che iniziative del genere siano seguite anche da altre regioni italiane, per supportare gli enti nel difficile sforzo di reperire i fondi necessari in un contesto non certo semplice. Nel frattempo gli enti potrebbero far ricorso a quelle risorse di carattere straordinario, che il legislatore e i regolamenti destinano al fondo per l'innovazione previsto dall'articolo 113, comma 4, del codice dei contratti. Esso infatti dispone che il 20% del fondo destinato agli incentivi tecnici di cui al comma 2, è finalizzato a varie spese, tra cui all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e a spese di efficientamento informatico. Non sono oggetto di incentivo le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

Sotto il profilo operativo, dunque, è importante che le amministrazioni:
a) abbiano introdotto, nel loro regolamento, dei criteri idonei a stabilirne le modalità di utilizzo;
b) effettuino una ricognizione delle attività effettivamente svolte ai fini della maturazione degli incentivi con conseguente calcolo del fondo di efficientamento e del conseguente utilizzo;
c) stabiliscano degli obiettivi in termini di eventuale acquisto delle attrezzature destinate a progetti di innovazione, quali lo smart working, o di efficientamento informatico necessarie ad affrontare l'emergenza, assegnando le risorse rinvenute al responsabile del servizio tenuto ad utilizzarle.

Gli enti, quindi, che avranno sicuramente accantonato somme destinate a tali spese, ora potrebbero utilizzarle. Ma come andrebbero contabilizzati tali fondi? A questo proposito occorre richiamare l'articolo 1, comma 526, della legge 205/2017 che, aggiungendo il comma 5-bis all'articolo 113, ha disposto che i fondi collegati agli incentivi siano da imputare ai medesimi capitoli di bilancio dove viene pagata l'opera, il servizio o la fornitura, cui l'incentivo è collegato. Impostazione oggetto di esame anche da parte della Corte dei conti - Sezione autonomie - con propria delibera n. 26/2019.

Applicando la disposizione, quindi, le risorse destinate all'incentivo tecnologico dovranno essere allocate contabilmente sul capitolo del lavoro, servizio o fornitura su cui è stata calcolata la percentuale del fondo, e poi, secondo il principio contabile allegato 4/2 e l'articolo 113, comma 5-bis, tali somme dovranno transitare sui capitoli relativi all'acquisto di beni o servizi, di parte corrente o capitale, per il tramite di una regolazione contabile in entrata alla voce E 3.05.9.99.999 (altre entrate diverse n.a.c.).

Riepilogando, le fasi contabili da seguire sarebbero le seguenti:
a) si impegna la spesa sul capitolo intestato al singolo lavoro, servizio o fornitura;
b) si accerta la somma al titolo 3 codice Siope E 3.05.9.99.999 (altre entrate diverse n.a.c.)
c) si assume l'impegno al titolo 1 o 2, sulla base della destinazione del fondo da parte dell'amministrazione. Sino a quando non vi è stata una decisione sull'impiego delle risorse, esse possono venire collocate in un fondo spese potenziali da iscrivere alla missione 20, programma 03, ed utilizzabile con deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell'articolo 176 del Tuel;
d) si effettua una regolazione contabile mandato/reversale sul tesoriere comunale, a valere sull'impegno di cui al punto c) e l'accertamento di cui al punto b);
e) si paga il fornitore o il beneficiario sul capitolo di cui al precedente punto c).

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