Fisco e contabilità

Predissesto, anche dopo la Consulta i tempi per le giunte neoelette restano stretti

I neoeletti potranno quindi assumere consapevolezza in merito alle scelte da effettuare

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

La sentenza n. 34 del 9 febbraio 2021 (si veda Enti locali & edilizia del 12 marzo), emanata dalla Corte costituzionale, che ha visto relatore l'ex Presidente della Corte dei conti Angelo Buscema, ora giudice costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 243-bis, comma 5, del Tuel. L'aspetto censurato riguarda la mancata previsione, in caso di inizio mandato e in pendenza del termine perentorio stabilito dall'articolo 243- bis, comma 5, primo periodo (nel caso in cui non abbia provveduto la precedente amministrazione) che quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presentando la delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato (articolo 4-bis, comma 2, del Dlgs 149/2011).

L'articolo 243-bis, comma 5, del medesimo decreto disponeva infatti che «il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1 , delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149».

I neoeletti potranno quindi assumere consapevolezza in merito alle scelte da effettuare, previa valutazione dell'effettiva situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente nonché della misura del suo indebitamento, da compiersi a seguito delle verifiche effettuate sia sulla relazione di fine mandato, prodotta dall'amministrazione precedente (articolo 4 del Dlgs 149/2011) ma soprattutto di quella di inizio mandato, che saranno tenuti a compilare. Entro il termine di 60 giorni dalla sua sottoscrizione, quindi, la nuova amministrazione potrà rimodulare il piano di riequilibrio già presentato o anche effettuare nuove valutazioni previste dall'articolo 243-quater, comma 7 (ad esempio, procedura di dissesto).

In questa decisione della Corte costituzionale viene messa in luce l'importanza della programmazione dell'ente locale. La nuova amministrazione, infatti, esaminata la situazione finanziaria con lo strumento della «Relazione di inizio mandato», potrebbe sviluppare un nuovo percorso virtuoso, utile a garantire gli equilibri finanziari, nel rispetto del mandato elettorale appena assunto. É chiaro, quindi, che il fattore tempo deve poter giocare a favore di questa riflessione che, come enucleato nella sentenza, viene rivenuta nei principi generali della legge e, in particolare, di quelli costituzionali. La sentenza evidenzia anche lo stretto rapporto tra principio di buon andamento (articolo 97 della Costituzione), in combinato disposto con il principio di ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione) e la sana gestione finanziaria dell'ente, che dovrebbe assumere sempre più rilevanza nell'orientare le scelte della pubblica amministrazione, volte alla realizzazione dell'interesse pubblico.

Esistono comunque anche gli elementi sostanziali da considerare, in quanto una nuova amministrazione potrebbe non essere comunque in grado di individuare così velocemente la grave situazione di squilibrio e le motivazioni che ne sono alla base. É da ritenersi, infatti, fin troppo elementare il concetto che, in così poco tempo, essa possa individuare cause e rimedi dello squilibrio e, quindi il timore che l'ente possa comunque essere condotto al dissesto è quanto mai verosimile.

Agli enti locali non rimane che attendere le nuove regole allo studio della commissione di revisione del Tuel, in quanto, a oggi, il dissesto non costituisce in alcun modo un serio rimedio alle difficoltà finanziarie degli enti locali che, come recentemente ribadito, non sono sempre collegate a una malagestio, tanto più in questo periodo di pandemia e di crisi internazionale.

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