Urbanistica

Soggetti vigilati, così raddoppiano gli oneri per il cedente

La corresponsabilità in caso di recupero della detrazione si somma a quella per i reati

di Giorgio Gavelli

L’ulteriore cessione consentita ai soggetti vigilati, a favore di chiunque, dall’emendamento appena approvato – sia nel caso in cui il credito derivi originariamente da una cessione che dal riconoscimento di uno sconto in fattura - si differenzia dalle altre per due requisiti molto peculiari.

Da un lato, infatti, è possibile solo se i cedenti «hanno esaurito il numero delle cessioni» normalmente consentite (vale a dire le due in ambiente controllato), dall’altro prevede di default una responsabilità solidale del cedente per il recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di sanzioni e interessi come previsto al comma 5 dell’articolo 121 del decreto Rilancio.

La modifica precisa che questa responsabilità automatica di fronte al Fisco si aggiunge a quella già prevista dal comma 6 dell’articolo 121, vale a dire la responsabilità del fornitore o cessionario «in presenza di concorso nella violazione» con l’originario beneficiario. Questo ulteriore vincolo è probabilmente dovuto al fatto che più si allunga la catena dei passaggi del credito d’imposta, più è difficile dimostrare che i successivi acquirenti hanno concorso nella violazione con l’originario beneficiario della detrazione, che, normalmente, non conoscono neppure. Ricordiamo che, in base alla Circolare n. 30/E/2020, per il concorso sono necessari questi elementi costitutivi:

1 una pluralità di soggetti agenti;

2 la realizzazione di una fattispecie di reato;

3 il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato;

4 l’elemento soggettivo.

Già nella circolare n. 16/E/2021, emanata a commento del Dl Antifrode poi assorbito dalla legge di Bilancio 2022, l’agenzia delle Entrate aveva affermato che le nuove forme di controllo preventivo non esonerano i soggetti coinvolti nelle cessioni – fornitori o cessionari che siano – «dal ricorso all’ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente». Affermazione piuttosto criticata nel mondo degli intermediari finanziari e che ha sicuramente contribuito all’evoluzione del rapporto tra cedente e cessionario di questi crediti fiscali, ivi compresa la mole di documentazione richiesta dalle varie piattaforme ed il loro analitico riscontro prima di approvare l’operazione.

Se la responsabilità da concorso deve essere dimostrata dall’amministrazione finanziaria, ed è quindi una mera eventualità legata a condotte ben specifiche, quella solidale prevista dall’emendamento è, invece connaturata alla cessione stessa, prescindendo dalla buona fede delle parti.

Come ogni forma di solidarietà tributaria (si pensi a quella disciplinata dall’articolo 14, comma 1, del Dlgs n. 472/1997 in tema di trasferimento di azienda), dovrà essere contrattualmente regolata tra le parti, rendendo necessario una serie di accordi sui comportamenti successivi all’eventuale ricevimento di un atto di recupero da parte delle Entrate (si noti che non è previsto alcun beneficio di preventiva escussione a carico del primo cedente). Poiché la quarta cessione può avvenire verso chiunque (e non solo verso soggetti dotati di riconosciuta affidabilità e patrimonializzazione), si è presumibilmente voluto introdurre una forma di garanzia ulteriore a favore dell’Erario, che tuttavia limiterà sicuramente il ricorso all’operazione tra soggetti sostanzialmente autonomi tra loro.

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