Personale

Rimborso delle spese legali del dipendente, il quantum va determinato valutando l'intera vicenda processuale

La valutazione di congruita dell'Avvocatura non può essere priva di una concreta e specifica analisi delle emergenze di causa

di Ulderico Izzo

L'amministrazione pubblica deve rimborsare le spese legali sostenute dal proprio dipendente, nell'ambito di un giudizio per responsabilità erariale, tenendo conto delle effettive esigenze difensive. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 25/2022.

Il fatto
Un lavoratore alle dipendenze di una pubblica amministrazione, è stato sottoposto a un procedimento dinanzi alla Corte dei conti per danno erariale; il primo grado si conclude con la condanna del lavoratore. In appello la sentenza è stata ribaltata e l'amministrazione è stata condannata al risarcimento anche delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il dipendente non condividendo l'importo del risarcimento ha presentato una richiesta di rimborso alla propria amministrazione per un ammontare diverso, debitamente giustificato documentalmente.
Conseguentemente l'amministrazione ha chiesto il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato che ha ritenuto congruo un diverso minor importo rispetto a quello richiesto dal dipendente.
Il detto importo viene liquidato con provvedimento dirigenziale impugnato dinanzi al competente Tar che lo ha annullato.
L'amministrazione, a sua volta ha impugnato la decisone di primo grado e il Consiglio di Stato ha confermato la decisione.

La decisione
Il collegio giudicante, nel dare conferma della decisione impugnata, ha osservato che il rimborso delle spese legali compete al pubblico dipendente in caso di esito assolutorio del giudizio, ossia, nel caso di giudizio di responsabilità amministrativa, di accertamento giurisdizionale dell'insussistenza del danno erariale; questo diritto è, nel quantum, parametrato in base alla valutazione dell'Avvocatura dello Stato, chiamata a ponderarne, con parere obbligatorio e vincolante, la congruità, al fine di prevenire l'accollo allo Stato di spese esorbitanti rispetto alle effettive esigenze difensive.
Il giudice di appello ha sindacato, come richiesto dal ricorrente, il parere reso dall'Avvocatura ritenendolo apodittico, del tutto privo di una concreta e specifica valutazione delle emergenze di causa ovvero incapace di giustificare il diverso minor importo rispetto a quello richiesto dal dipendente.
La sentenza dei giudici di Palazzo Spada, confermando quella di primo grado, ha chiaramente delineato come non sia emerso alcun elemento che potesse consentire di affermare che l'indicazione della somma, determinata dall'Avvocatura dello Stato, fosse frutto di una valutazione di congruità basata sul concreto svolgimento del giudizio, nonché sulla rilevanza e pregevolezza dell'impegno professionale profuso e sulle esigenze difensive del dipendente.

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