Fisco e contabilità

Fondi Pnrr per il digitale, rendicontazione più semplice con il metodo forfetario

10 miliardi sono confluiti nella Missione 1-Componente 1 dedicata alla «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA»

di Alessandro Festa ed Elena Masini

Uno degli obiettivi principali del Next Generation Eu è rappresentato dal superamento del digital divide, dalla crescita digitale del settore pubblico e privato e dalla modernizzazione della pubblica amministrazione. Per questo motivo il Pnrr dedica alla digitalizzazione il 27% delle risorse complessive del piano, di cui circa 10 miliardi sono confluiti nella Missione 1-Componente 1 dedicata alla «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA». La pioggia di risorse che sta inondando gli enti locali presenta peculiarità specifiche rispetto ai fondi ordinari Pnrr e pone quindi problemi specifici di contabilizzazione in bilancio.

Le differenze rispetto agli altri fondi Pnrr
A differenza delle risorse ordinarie, soggette a stringenti obblighi di rendicontazione anche finanziaria su Regis, i fondi per il digitale soggiacciono al cosiddetto metodo "lump sum" (letteralmente metodo "forfettario") in base al quale:
a) i finanziamenti sono assegnati non sulla base del preventivo di spesa ipotizzato dall'amministrazione richiedente e sottoposto a successiva verifica, bensì in maniera predeterminata sulla base della classe di popolazione, del numero di servizi attivati ovvero di altri criteri ritenuti rilevanti;
b) la loro erogazione avviene in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività e del raggiungimento degli obiettivi, previa rendicontazione semplificata che comprende il certificato di regolare esecuzione del Rup e una certificazione del completamento delle attività. Non è invece richiesta alcuna dimostrazione delle somme spese. La rendicontazione, tra l'altro, non viene disposta su ReGIS, la piattaforma attivata dal Mef per il Pnrr, bensì sul sito PADigitale2026.

Altra differenza rilevante rispetto agli altri fondi Pnrr, è rappresentata dalla possibilità:
a) di richiedere il finanziamento per attività o progetti posti in essere anche in periodi precedenti alla domanda (dal 1° febbraio 2020 o da data successiva, a seconda del bando);
b) di realizzare gli interventi stessi in economia, ovvero facendo ricorso a personale e dotazioni interne, senza dover necessariamente affidare le prestazioni, forniture o lavori a soggetti terzi.

Le implicazioni contabili
Queste caratteristiche disegnano scenari inediti di rappresentazione contabile. L'assenza di correlazione tra l'entrata e la spesa sostenuta dall'ente (l'erogazione dei fondi avviene in una unica tranche sulla base della certificazione da parte del Rup del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto) fa sì che l'ammontare del contributo, che sappiamo essere parametrato alla popolazione ovvero al numero di servizi attivati, risulti maggiore ovvero inferiore alla spesa che l'ente andrà a sostenere per la realizzazione del progetto. In questi casi:
a) la maggiore entrata sarà considerata una entrata libera;
b) la maggiore spesa dovrà essere finanziata con altre risorse.

Inoltre, in relazione all'esigibilità dei contributi, la stessa può essere:
a) posticipata rispetto alla spesa. Nel caso in cui la conclusione del progetto sia prevista nel 2023 e l'ente debba iniziare a sostenere spese già a partire dal 2022, appare evidente come tali spese anticipate non possano essere coperte dai fondi per il digitale ma debbano essere coperte da risorse dell'ente, che andrà a recuperare l'anno successivo. A meno che l'ente stesso, in occasione della sottoscrizione del contratto con la ditta esterna, non raggiunga accordi idonei a differire l'esigibilità della spesa sul 2023;
b) riconosciuta su spese già sostenute precedentemente all'assegnazione dei fondi e già coperte con risorse dell'ente.

I vincoli
Tutto ciò ha delle ricadute sui vincoli di bilancio. I contributi, sono vincolati di competenza, al finanziamento di tutte le spese esigibili nel medesimo esercizio necessarie alla realizzazione del progetto, laddove non già finanziate in precedenza con risorse di bilancio. Il vincolo permane fino a quando lo stesso non viene concluso e certificato sul portale ai fini dell'erogazione delle somme. In presenza di somme già stanziate a bilancio, l'ente può decidere di modificare la fonte di finanziamento dando copertura alle stesse mediante i fondi Pnrr per il digitale, liberando così risorse che possono essere destinate ad altri fini. Una volta certificato il raggiungimento dell'obiettivo ed ottenuta l'erogazione dei fondi, l'eventuale surplus di risorse perde il vincolo di competenza in quanto sono state raggiunte le finalità sottese. Spetterà all'ente decidere come impiegarle, tenendo presente che:
• si tratta comunque di entrate non ricorrenti, e come tali possono essere destinate unicamente al finanziamento di spese correnti non ricorrenti ovvero di spese di investimento;
• non esiste alcun obbligo di legge di impiegare le eccedenze di risorse per il digitale, anche se tale scelta è comunque opportuna e consigliabile;
• se non si trova in disavanzo, l'ente può decidere di apporre vincolo formale a tali somme destinandole al digitale ovvero ad altre tipologie di spese precisamente individuate. In questo modo le somme che confluiscono in avanzo vincolato (e iscritte nel prospetto a.2 del risultato di amministrazione) potranno essere iscritte nel nuovo bilancio di previsione ed impiegate per le spese individuate dall'ente. Nel momento del perfezionamento dell'obbligazione giuridica, in caso di esigibilità delle spese differite rispetto all'entrata, potrà essere costituito il fondo pluriennale vincolato.

Per quanto riguarda invece il vincolo di cassa, esso opera salvo il caso in cui si verifichi il fenomeno dell'anticipazione di cassa delle somme.

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