Urbanistica

Soppalco con permesso di costruire se c'è carico urbanistico

Ribadisce il Consiglio di Stato: valutazione caso per caso, guardando alle dimensioni e alla fruibilità del nuovo spazio interno

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di Massimo Frontera

Un soppalco con di 30 mq con una scala di accesso in muratura. Secondo il proprietario che lo ha realizzato nella sua casa di Napoli è un'opera "interna" di modeste dimensioni che non richiede né concessione né autorizzazione. Secondo il comune di Napoli, il Tar Campania e il Consiglio di Stato è invece un'opera edilizia che incrementa il carico urbanistico, realizzata senza il permesso di costruire. Il contenzioso offre alla Sesta Sezione del Consiglio di Stato l'occasione di ricapitolare (nella pronuncia n.1002/2022) l'orientamento della giurisprudenza nel valutare questo intervento edilizio, molto frequente, in particolare negli edifici residenziali.

Una valutazione che, da parte del giudice,«va apprezzata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto». Gli elementi che incidono sulla classificazione dell'opera sono le dimensioni e la sua fruibilità. «È necessario il permesso di costruire - affermano i giudici - quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, con incremento delle superfici dell'immobile e, in prospettiva, ulteriore carico urbanistico». L'opera può invece essere inclusa «nell'ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell'immobile». Circostanza che si verifica «solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone».

Nel caso esaminato non c'è dubbio che il soppalco abbia consentito di creare uno spazio abitabile, per giunta fornito di bagno, e senza neanche rispettare l'altezza minima di legge. «In ragione dell'acclarata abusività dei manufatti rimasti sforniti di titolo abilitativo - conclude la sentenza - l'ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato (ai sensi dell'art. 31, del d.P.R. n. 380 del 2001) e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi».

Più recentemente, la stessa Sezione Sesta del Consiglio di Stato (nella pronuncia n.1213/2022) ha confermato questo orientamento nella valutazione di un caso in l'abuso, realizzato sempre in una località della Campania, è ancora più eclatante: un soppalco di 60mq realizzato in una casa sulla costiera amalfitanza - dunque con vincolo paesaggistico - con tanto di bagno (poi rimosso), nuova finestra e un balcone.

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