Fisco e contabilità

Peg, risorse finanziarie indissolubilmente legate agli obiettivi assegnati con il Piano stesso

In ogni caso gli enti locali a inizio anno debbono garantire la programmazione gestionale definendo gli obiettivi

di Corrado Mancini

Gli enti locali sono chiamati, in base all'articolo 169 del Tuel, ad adottare, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, il Piano esecutivo di gestione (Peg) che rimane obbligatorio anche a seguito dell'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao), ma con una novità. Infatti, l'articolo 1, comma 4, del Dpr 81/2022 che individua i contenuti del Piano integrato di attività e organizzazione, sopprime il terzo periodo dell'articolo 169, comma 3-bis del Tuel che recitava «Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione». Apparentemente quindi il Peg è svuotato degli obiettivi di performance dell'ente, che rientrano nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione.

La previsione normativa è stata da taluni interpretata come lo sdoganamento della prassi invalsa in molti enti locali di approvare in un primo momento il cosiddetto Peg "finanziario", vale a dire una banale disaggregazione di capitoli, rinviando a un momento successivo l'approvazione degli obiettivi di gestione.

Se, per certi aspetti, questa prassi potrebbe acquisire una sua logica nell'ottica della semplificazione che dovrebbe essere stata introdotta dal Piao, la stessa si scontra con la mancanza di coordinamento normativo fra gli strumenti di programmazione.

Infatti la disciplina fondamentale del Peg è contenuta nell'articolo 169 del Tuel che al comma 1 ancora dispone: il Peg è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli «obiettivi della gestione» e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al Dlgs n. 118/2011 al punto 10.1, specifica che: «Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente. Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione», proseguendo al punto 10.2 «nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi …».

La conseguenza è che le risorse finanziarie del Peg sono indissolubilmente legate agli obiettivi assegnati con il Peg stesso, e strumentali al raggiungimento degli stessi. Gli obiettivi gestionali assumono valenza prioritaria rispetto alla assegnazione delle risorse finanziarie tanto che l'articolo 5 del Dlgs 150/2009, al comma 1-ter stabilisce che «nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa». Dunque, in ogni caso gli enti locali a inizio anno debbono garantire la programmazione gestionale definendo gli obiettivi, anche in via provvisoria.

Stabilire gli obiettivi è un adempimento prioritario, necessario e inscindibile dall'attribuzione delle risorse, in caso di differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione, occorre adottare un Peg provvisorio, come affermato dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie con la delibera n. 18/2014 ove si afferma: «si ribadisce la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all'assenza, all'inizio dell'esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento. Ciò deve consentire di raggiungere i principali obiettivi sopra richiamati, in attesa della definitiva approvazione del bilancio di previsione. E' quindi da evitare una gestione in esercizio provvisorio "al buio", carente, cioè, di indirizzi approvati dai competenti organi di governo».

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