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L'integrativo triennale fa i conti con il principio contabile

Possibile sia una contrattazione decentrata stabile senza rinegoziare nulla nel triennio, sia con la revisione annuale dei criteri di ripartizione delle risorse

di Corrado Mancini

È ai blocchi di partenza la contrattazione decentrata integrativa negli enti territoriali, questo perché l'articolo 8 del nuovo contratto Funzioni Locali, sottoscritto il 16 novembre 2022, al comma 4 prevede che «al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento…». A decorre dal contratto 2016-2018 i contratti decentrati integrativi non hanno più durata quadriennale con riferimento a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello e, durata annuale per la determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse. Gli stessi hanno validità triennale sia sotto il profilo giuridico che economico con la facoltà (non obbligo) di negoziare con cadenza annuale i criteri di ripartizione delle risorse fra le diverse modalità di utilizzo, così come espressamente previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del nuovo contratto.

La conseguenza è che gli enti territoriali possono prevedere sia una contrattazione decentrata stabile di durata triennale senza la necessità di rinegoziare nulla all'interno del triennio di vigenza del decentrato, sia una contrattazione triennale che però preveda la rinegoziazione annualmente dei criteri di ripartizione delle risorse.

A questo punto negli enti si sta interrogando, in entrambi i casi, come debba essere applicato il paragrafo 5.2 del principio contabile 4/2, là ove relativamente al trattamento accessorio e premiante, prevede che alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio, da liquidare nell'esercizio successivo, alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati a essere imputati all'esercizio successivo. In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

Se alla fine dell'esercizio il contratto integrativo non risulta sottoscritto ma il fondo è regolarmente costituito e certificato dall'organo di revisione le risorse risultano vincolate ma non potendo assumere l'impegno, per la mancata sottoscrizione del contratto, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Quindi, nel caso in cui il contratto decentrato sia sottoscritto con valenza triennale senza la previsione di rinegoziazioni dei criteri di ripartizione delle risorse con cadenza annuale e in presenza di regolare costituzione del fondo, le somme risultano vincolate e l'obbligazione giuridica perfezionata, con la conseguenza che l'ente può assumere, negli esercizi di vigenza del contratto, l'impegno di spesa e confluire nel fondo pluriennale vincolato la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio, da liquidare nell'esercizio successivo.

Qualora il decentrato preveda l'obbligo di rinegoziazione annuale dei criteri di ripartizione delle risorse e l'accordo annuale non sia stato sottoscritto al termine dell'esercizio è da ritenersi che, in presenza di regolare costituzione del fondo, le risorse risultino vincolate ma l'obbligazione non si sia perfezionata e le correlate economie di spesa confluiscano nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

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