Amministratori

Lotta alla ludopatia, i Comuni non possono sospendere l'attività delle case da gioco che non rispettano i limiti di orario

Gli enti locali non hanno il potere di applicare le sanzioni interdittive

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di Pietro Verna

L'articolo 20 della legge della Regione Veneto n. 6/2015 («i Comuni possono individuare gli orari di apertura delle sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi») non ha attribuito agli enti locali il potere di applicare le sanzioni interdittive previste dall'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza- Tulps («le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata»). Sicché l'unica sanzione applicabile è quella contemplata dall'articolo 7 -bis del decreto legislativo 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali- Tuel" secondo cui «salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro».

Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 19696 del 2022 che ha annullato, per violazione del principio di legalità (articolo 1 della legge 689/1981), la sentenza della Corte di appello di Venezia 4 aprile 2018 che aveva ritenuto legittima l'ordinanza- ingiunzione con la quale il dirigente del settore commercio del Comune di Verona aveva disposto la sanzione accessoria della sospensione del funzionamento per «sette giorni» degli apparecchi con vincita di denaro di un locale da gioco per la reiterata violazione dell' ordinanza sindacale del 15 febbraio 2016 " Orari di esercizio delle sale giochi autorizzate" e della delibera di Giunta del 23 febbraio 2016 " Esercizio del commercio".

La Corte territoriale aveva sostenuto che la riserva di legge in tema di sanzioni amministrative sarebbe stata assicurata «dalla lettura coordinata degli articoli 7-bis e 50 del Tuel, dell'articolo 20 della l.r. Veneto n. 6/2015 e dall'articolo 10 del Tulps, che riconoscono la competenza del Comune a regolare gli orari di apertura ed a prevedere sanzioni in caso di inosservanza non solo limitatamente a quelle pecuniarie, ma anche alle sanzioni accessorie, come quella della sospensione del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro». Tesi che non ha colto nel segno. Il Supremo Collegio ha statuito che «nessuna norma primaria, statale o regionale, attribuisce alla Giunta comunale il potere di prevedere misure interdittive […] consistenti nella sospensione di sette giorni dell'attività di sala giochi» ed ha confermato l'orientamento secondo cui:
• il principio della riserva di legge fissato nella materia delle sanzioni amministrative dall'articolo 1 della legge 689/1981 («nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione») impedisce che l'illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie, come un regolamento comunale o un'ordinanza del sindaco, «con la conseguenza che il giudice ordinario ha il potere-dovere di disapplicazione di tale previsione, in virtù dell'articolo 5, della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E» (Cassazione civile, Sezione I, sentenza 12 febbraio 1996, n. 1061);
• in mancanza di una legge che deroghi al suddetto articolo 1 «non è possibile l'introduzione di sanzioni amministrative mediante fonti secondarie, mentre questa possibilità ben può essere ammessa da una legge ordinaria, che la preveda in via generale o per singoli settori» ( Cassazione, Sez. 1, sentenza 6 novembre 1999, n. 12367; in senso conforme Consiglio di Stato, Sez. I, sentenza 17 ottobre 2001 n. 885).

Ciò non mancando di evidenziare che «la competenza del questore ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi generali della comunità locale».

Da qui il principio di diritto stabilito dalla Corte di legittimità: «Spetta, quindi, in capo al Sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del d.lgs. 267/2000, il potere di disciplinare l'orario di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi con vincite in danaro, con la precisazione che tale disciplina si riferisce all'aspetto della tutela della quiete pubblica e della salute pubblica, mentre spetta al questore la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, che attiene alla prevenzione dei reati» ( in senso difforme, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28 marzo 2018, n. 1933 secondo cui la sanzione accessoria può essere introdotta anche con ordinanza sindacale in quanto l'articolo 10 del Tulps non è riferibile alle sole autorizzazioni di polizia in senso stretto, ma è applicabile anche alle autorizzazioni che, per effetto dell'articolo 19, comma 1, punto 8, del D.P.R. n. 616 del 1977, sono state trasferite alle competenze dei comuni).

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