Fisco e contabilità

Fine sperimentazione per il sistema integrato di scritture contabili delle amministrazioni centrali, il punto della Ragioneria

L'integrazione tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale avviene per mezzo della classificazione economica delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato

di Corrado Mancini

Con il 31 dicembre dello scorso anno è terminato il quarto e ultimo anno di sperimentazione del piano dei conti integrato e della contabilità integrata per le Amministrazioni centrali dello Stato, cioè di «un sistema integrato di scritture contabili» (o contabilità integrata) «nell'ambito della gestione» attraverso l'affiancamento, a fini conoscitivi, della contabilità economico-patrimoniale alla preesistente contabilità finanziaria (articolo 38-bis, comma 1, legge n. 196 del 2009). L'adozione definitiva della contabilità integrata e del piano dei conti integrato è stata subordinata ad una sperimentazione triennale con l'avvio a partire dall'esercizio 2019 e una attuazione per fasi successive. La sperimentazione è stata successivamente prolungata fino al 31 dicembre 2022 dall'articolo 15, comma 6 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

Gli esiti della sperimentazione e il venire meno, dall'inizio del 2023, del carattere sperimentale hanno reso necessario un nuovo aggiornamento del Piano dei conti. L'aggiornamento è stato disposto con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022. Sull'argomento la Ragioneria dello Stato ha emanato la circolare n. 2 del 3 gennaio 2023.

Nella circolare la Rgs evidenzia come attraverso il sistema di contabilità economica analitica dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato si formuli il budget dei costi per centri di costo, Missioni e programmi, che è aggiornato (Budget rivisto) contestualmente alla predisposizione del provvedimento di assestamento del Bilancio dello Stato, e si elabora il rendiconto analitico dei costi allegati rispettivamente al Bilancio e al Rendiconto Generale dello Stato (decreto legislativo n. 279/97; articolo 21, commav11 e articolo 36, comma 5 della legge 196/2009). Le rilevazioni di contabilità economica analitica sono anche di supporto ai sistemi di controllo di gestione dei ministeri di cui al decreto legislativo 286/1999.

Le voci di costo della sezione IV) del nuovo piano dei conti economico-patrimoniale si applicano alle rilevazioni della contabilità analitica dei costi delle amministrazioni centrali dello stato a partire dal Budget rivisto 2023. A partire dal 2023, l'integrazione tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale avviene per mezzo della classificazione economica delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato e non più per il tramite del modulo finanziario del PdC originariamente previsto, all'allegato 1.1, dal Dpr 140/2018. Quest'ultimo modulo cessa quindi di essere applicato dal 2023. La classificazione economica delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato è stata appositamente rivista in occasione della predisposizione della legge di bilancio 2023-2025 proprio per assicurare il migliore raccordo con il PdC. La nuova classificazione economica delle entrate e delle spese del Bilancio dello Stato è pubblicata con la circolare RgS n. 46/2022.

Quindi dall'inizio del 2023 il carattere sperimentale del piano dei conti integrato viene meno applicandosi lo stesso in via definitiva, anche se nelle more della emanazione dei principi contabili applicati, e del completamento del percorso di attuazione della Riforma 1.15 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Next Generation Italia (Pnrr), denominata «Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual», volta all'implementazione, entro il 2026, di un sistema di contabilità basato sul principio di competenza economica (accrual) unico per tutte le amministrazioni pubbliche, in linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle pubbliche amministrazioni (Ipsas/Epsas), in attuazione della Direttiva 2011/85/Ue del Consiglio, alle rilevazioni di contabilità economico-patrimoniale si continuano ad applicare i principi contabili generali previsti dall'articolo 38-bis della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché i principi della contabilità analitica per centri di costo e i principi contabili nazionali, secondo l'approccio generale descritto nella Nota Tecnica n. 1 (Approccio adottato per la Contabilità Economico-Patrimoniale nella prima versione del Sistema InIt) allegata alla circolare Rgs 19 marzo 2021 n. 9, integrata dalle indicazioni fornite con la circolare Rgs del 25 gennaio 2022 n. 7.

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