Imprese

Ddl concorrenza, controllo preventivo sulle nuove partecipate

Dopo i correttivi al Senato resta la verifica della Corte dei conti (con silenzio assenso)

di Stefano Pozzoli

Per le società pubbliche il Ddl concorrenza arriva alla Camera con connotati molto diversi rispetto al testo iniziale del governo. Il riferimento è in particolare all’articolo 12, che a differenza della riforma dei servizi pubblici locali (articolo 8) troverà immediata applicazione.

Questa norma è destinata ad incidere profondamente nel mondo delle società pubbliche, con effetti che il legislatore dovrebbe valutare, perché modifica il processo decisionale, soprattutto nei tempi, delle deliberazioni di acquisto di partecipazioni e di costituzione di nuove società (articolo 5 del Tusp).

La norma cambia radicalmente il ruolo della Corte dei conti. Se fino a oggi era previsto l'invio della delibera alla sezione regionale «a fini conoscitivi», ora l’atto dovrà essere sottoposto a parere della Corte, chiamata a decidere entro 60 giorni sulla sua «conformità». Siamo quindi a un controllo preventivo, anche se con un silenzio-assenso. «In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l’amministrazione intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente» le ragioni della scelta, pubblicandole sul sito istituzionale.

La norma si inserisce in un iter già poco chiaro, che prevede una delibera da sottoporre, per gli enti locali, a consultazione pubblica e, oggi, l’attesa del parere della Corte dei conti, prima di costituire la società o acquisirne una quota.

Un dubbio: è sufficiente che il primo atto deliberativo sia di giunta o deve essere anch’esso di consiglio comunale? E alla Corte va inviata la delibera «definitiva», salvo rinviarne l’esecuzione o è possibile comunicare la bozza di delibera? La differenza non è piccola, perché nel primo caso la Corte giocherebbe un ruolo collaborativo, nel secondo no.

È senz’altro utile che un autorevole soggetto terzo intervenga nella verifica delle compatibilità degli atti con la legge, anche perché questo contribuisce a dare ponderazione e solennità della scelta.

Preoccupa però che questo iter debba essere affrontato anche per le partecipazioni indirette, in merito alle quali, nella realtà, i tempi rischiano di dilatarsi ulteriormente visto che il tema non è sentito dalle Pa, mentre sono spesso una stringente necessità per le società operative.

In sostanza, se il tutto è condivisibile per le partecipazioni comunali di primo livello, altrettanto non è per quelle indirette.

E questo è particolarmente vero, sotto il profilo industriale, per le società operanti nei settori di interesse economico generale a rete, dove il tempo è un elemento assai rilevante per il raggiungimento di ragionevoli obiettivi di efficienza.

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