Urbanistica

Pianificazione, nessun legittimo affidamento dei proprietari sui pregressi indici edificatori

Consiglio di Stato:un nuovo strumento di pianificazione può variare la destinazione urbanistica, escludendone anche la (pregressa) edificabilità

di Giuseppe Cassano

In sede di governo del territorio non vi è in capo ai proprietari un legittimo affidamento basato sui pregressi indici edificatori, giacché un nuovo strumento di pianificazione può variare la destinazione urbanistica, escludendone anche la (pregressa) edificabilità, non sussistendo nell'ordinamento un principio generale di stabilità delle previsioni urbanistiche; con la conseguenza che il privato può vantare soltanto un generico affidamento (non legittimo) recessivo rispetto all'interesse pubblico inerente alla differente pianificazione urbanistica.

È questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3135/2022. Adito per la riforma della sentenza resa dal Tar Lombardia, Brescia, sez. I, n. 43/2014, Palazzo Spada si sofferma in tema di pianificazione del territorio avuto riguardo, tra l'altro, alla posizione dei privati proprietari delle aree interessate dall'attività della Pa.

I giudici richiamano il consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa a tenore del quale le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono esplicazione di un ampio potere tecnico-discrezionale dell'amministrazione che si rivelano censurabili in sede di sindacato giurisdizionale di legittimità esclusivamente in presenza di figure sintomatiche di eccesso di potere per palese irragionevolezza e illogicità (Tar. Lombardia, Milano, sez. II, 14 marzo 2022, n. 599; Tar Lazio, Roma, sez. II, 10 marzo 2022, n. 2786; Cons. Stato, sez. II, 28 febbraio 2022, n. 1367; Cons. Stato, sez. II, 13 ottobre 2021, n. 6883; Cons. Stato, sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1095).

Precisamente, la classificazione dei suoli è una scelta frutto di complesse valutazioni tecniche e amministrative, riservate al livello politico; in tale ambito la posizione dei privati – si precisa in sentenza - risulta recessiva rispetto alle determinazioni istituzionali, in quanto trattasi di scelte di merito non sindacabili dal Giudice Amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento di fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tali regole solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo.

Le scelte di pianificazione non sono, neppure, condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d'uso diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico o di una sua variante, con il solo limite dell'esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o convenzionato, o quantomeno adottato, e tale quindi da aver ingenerato un'aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione (Cons. Stato, sez. II, 6 novembre 2019, n. 7560; Cons. Stato, sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4734; Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2018, n. 2204; Cons. Stato, sez. IV, 25 agosto 2017, n. 4063) o da giudicati di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su domanda di concessione (Cons. Stato, sez. II, 10 luglio 2020, n. 4467; Cons. Stato, sez. VI, 8 giugno 2020, n. 3632; Cons. Stato, sez. IV, 25 giugno 2019, n. 4343) o la modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (Cons. Stato, sez. II, 8 maggio 2020, n. 2893; Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2016, n. 5547).

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