Personale

Nei concorsi per curriculum non sono ammesse falsità

Se il Cv non è veritiero non c'è discrezionalità, la Pa, a prescindere dal valutare dolo o colpa del candidato, procede con l'esclusione

di Pietro Alessio Palumbo

Il principio dell'autoresponsabilità è il perno su cui ruota l'intera disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive prodotte dal privato alla Pa per ottenere benefici da quest'ultima. Per cui al privato che si avvale delle semplificazioni in parola è precluso trarre qualsivoglia vantaggio da dichiarazioni non rispondenti al vero. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5550/2022 ha evidenziato che questo principio opera in modo per così dire rafforzato nell'ambito delle procedure concorsuali per il pubblico impiego; tenuto conto che spesso in questo settore il curriculum vitae e quanto in esso dichiarato rappresentano gli unici elementi su cui con ragionevole affidamento si fonda la valutazione della cmmissione di concorso. Ne deriva che l'amministrazione è vincolata ad assumere le determinazioni negative conseguenti a dichiarazioni mendaci senza alcun margine di discrezionalità; a prescindere dal profilo soggettivo del dolo o della colpa del candidato che si è rivelato insincero.

Nella procedura concorsuale non erano previste prove d'esame: la selezione del vincitore avveniva esclusivamente sulla base della valutazione del curriculum inoltrato da ciascun concorrente.

Qualora dai controlli sulle dichiarazioni emerga la non veridicità delle attestazioni, il privato decade da tutti i benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni mendaci. La ragione di questa disciplina è di semplificare l'azione amministrativa facendo tuttavia leva sui canoni di serietà e affidabilità del dichiarante. In ambito concorsuale ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori od omissioni nella propria domanda di concorso. Da ciò discende che la non veridicità di quanto autodichiarato rileva del tutto indipendentemente da ogni possibile indagine dell'amministrazione sulla ricerca dell'elemento soggettivo della condotta del dichiarante. E questo perché sul piano amministrativo – ha sottolineato il Consiglio di Stato - non vi sono ulteriori risvolti sanzionatori in gioco se non la necessità di una spedita esecuzione della legge sottesa al sistema di semplificazioni in parola.

La disciplina normativa sulle audichiarazioni spendibili dal privato nei confronti della Pa si riferisce a benefici non conseguibili da un provvedimento emanato in base ad attestazioni non veritiere; sicché per l'applicazione della previsione deve sussistere una stretta correlazione causale tra la dichiarazione e il provvedimento attributivo dei vantaggi. Nel senso che la dichiarazione deve essere necessaria ai fini dell'adozione del provvedimento favorevole al privato; e i suoi contenuti devono fondare, costituendone i presupposti di legittimità, la determinazione provvedimentale dell'amministrazione. Dal che la non veridicità rileva per il mero fatto che abbia determinato un tornaconto, e non quale falsa rappresentazione in sé che resta completamente irrilevante rispetto al conseguimento del beneficio auspicato dal dichiarante.

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