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Aziende speciali, la Cassazione sancisce la nullità del contratto per il direttore assunto senza concorso

In questo ambito giuslavoristico non si è ancora formato un orientamento giurisprudenziale pacifico e consolidato

di Michele Nico

È stato nuovamente capovolto l'esito del giudizio relativo al licenziamento del direttore generale di un'azienda speciale di un Comune veneto per nullità del contratto conseguente all'assunzione senza procedura concorsuale, a riprova del fatto che per tale ambito giuslavoristico non si è ancora formato un orientamento giurisprudenziale pacifico e consolidato. Con la pronuncia n. 3984/2023, la Cassazione civile, Sezione lavoro, ha accertato la nullità del contratto del dirigente per chiamata diretta, spingendosi ad affermare che la natura pubblica delle aziende speciali fa sì che le assunzioni delle relative figure apicali debba sempre avvenire mediante concorso, oltretutto con la precisazione che «non qualsiasi procedura selettiva, diretta all'accertamento della professionalità dei candidati, può dirsi di per sé compatibile con il principio del concorso pubblico».

Il caso
In questo modo la Corte ha messo fine a un'annosa vicenda che aveva preso le mosse dalla domanda dell'alto funzionario volta ad accertare la validità ed efficacia del contratto di nomina senza procedura concorsuale, stipulato dall'azienda speciale il 18 dicembre 2014, poi prorogato nel maggio 2017 e con scadenza prevista il 31 dicembre 2019. A seguito di un avvicendamento del Cda avvenuto a fine anno 2017 l'azienda, rivalutata la questione dell'incarico affidato in via diretta, aveva disposto il recesso anticipato dal contratto in data 13 gennaio 2018, con la conseguente insorgenza del contenzioso giudiziale.
Secondo il nuovo Cda aziendale il contratto stipulato nel 2014 doveva ritenersi nullo, in quanto avvenuto in assenza di regolare concorso o, quanto meno, di idonea procedura comparativa. Nella decisione di primo grado il Tribunale aveva in effetti accertato che la nomina del dirigente era stata effettuata non solo in assenza di concorso ma anche senza procedura comparativa, e quindi in violazione della norma inderogabile dell'articolo 35 del Dlgs 165/2001, nonché del previgente articolo 18, comma 1, del Dl 112/2008 convertito dalla legge 133/2008. Di contro, la Corte d'appello di Venezia con la sentenza n. 774/2019 aveva sovvertito la decisione del Tribunale dichiarando l'illegittimità del recesso unilaterale, mentre la Cassazione ha ristabilito definitivamente la situazione allineandosi al giudice di primo grado.

La natura strumentale e le conseguenze
A sostegno di questa tesi la Sezione lavoro ha rilevato che «le aziende speciali, previste e disciplinate dall'articolo 114 del dlgs 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali del Comune, istituiti per l'esercizio di servizi pubblici in alternativa alla gestione diretta» e pertanto, nonostante il riconoscimento della personalità giuridica e della capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari al raggiungimento del loro fine, «costituiscono parti del Comune nel quadro unitario del suo assetto ordinamentale».
Da ciò derivano i seguenti corollari:
a) l'azienda conforma la disciplina del rapporto di lavoro, pur privatistico, ai principi propri dell'impiego pubblico privatizzato;
b) per la stessa vige il divieto di conversione del rapporto a termine, con salvezza dei soli effetti ex articolo 2126 del codice civile (diritto alla retribuzione per le prestazioni di fatto con violazione di legge);
c) sussiste, inoltre, l'assoggettamento alle esigenze della finanza locale e al principio di imparzialità concorsuale nelle assunzioni di personale.
Di qui il concetto, valevole per il caso di specie, che la violazione del principio concorsuale nell'assunzione del direttore generale dell'azienda comporta necessariamente la nullità del relativo contratto.

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