Amministratori

Assegnati ai Comuni i contributi del cinque per mille

Gli enti ricevono somme superiori a 20.000 euro devono trasmettere rendiconto e relazione illustrativa

di Amedeo Di Filippo

Con la circolare n. 81/2022, il ministero dell'Interno comunica l'assegnazione ai Comuni della quota del 5 per mille relativa all'anno d'imposta 2020 (anno finanziario 2021).

Le risorse
I Dpcm 23 aprile 2010 e 30 maggio 2012 hanno fissato le finalità e soggetti ai quali possono essere destinate le risorse derivanti dal riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente. L'articolo 1, comma 154, della legge 190/2014 ha rinviato ad un ulteriore Dpcm le modalità di redazione del rendiconto dal quale risulti la destinazione delle somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero per violazione degli obblighi, le modalità di pubblicazione degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo e dei rendiconti. Obbligo che è stato ottemperato con il Dpcm 7 luglio 2016, che ha modificato i precedenti.
Interessa in particolare l'articolo 12, che tratta dell'obbligo di rendicontazione delle somme, il cui primo comma – integralmente riscritto – impone ai soggetti destinatari di redigere, entro un anno dalla ricezione degli importi, un rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti la destinazione delle somme attribuite. Il rendiconto deve indicare i dati identificativi del beneficiario, l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data e l'importo percepito, l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento e di quelle destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali, l'indicazione dettagliata degli accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali. I rendiconti e le relative relazioni vanno trasmesse entro 30 giorni dalla data prevista per la compilazione all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, la quale può operare controlli anche a campione. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che devono comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per dieci anni.

Nuove e vecchie regole
Con la pubblicazione Dpcm 23 luglio 2020, previsto dall'articolo 4 del Dlgs 111/2017, di attuazione della legge delega di riforma del terzo settore 106/2016, le regole per gestire la procedura da parte dei soggetti interessati sono cambiate, in quanto il nuovo provvedimento abroga e sostituisce i due precedenti Dpcm del 2010 e del 2016. Va però tenuto presente che per l'anno finanziario 2021 sono rimaste valide le vecchie regole, in quanto il secondo comma dell'articolo 1 del Dpcm del 2020 ha previsto che le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, la cui operatività si è avuta a partire dal 23 novembre 2021.

La circolare
Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno scrive ai prefetti di aver provveduto il 6 luglio al pagamento della quota del 5 per mille spettante ai Comuni per l'anno di imposta 2020 (anno finanziario 2021), secondo l'elenco fornito dall'Agenzia delle entrate. Chiarisce che per le modalità di rendicontazione occorre fare riferimento all'articolo 16 del Dpcm 23 luglio 2020, peraltro identico all'articolo 12 sopra citato. Ricorda quindi ai Comuni che ricevono contributi superiori a 20.000 euro di trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa attraverso l'apposita procedura informatica e a quelli che ricevono contributi per importi inferiori di conservare la documentazione almeno per dieci anni. Richiama inoltre l'attenzione sull'obbligo di pubblicazione del rendiconto e della relazione sul sito internet – pena una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito – e di trasmettere via Pec al Viminale il link entro sette giorni. Precisa infine che il mancato rispetto di quanto stabilito comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 17 del Dpcm 23 luglio 2020, ossia il recupero dei contributi erogati previa contestazione e all'esito di un procedimento in contraddittorio, che comporta l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'ammontare percepito rivalutato secondo gli indici Istat di inflazione e maggiorato degli interessi con decorrenza dalla data di erogazione.

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