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Opere edili e benefici fiscali, guida alla verifica del contratto collettivo di lavoro applicato

L'accertamento da parte del committente non può essere un mero adempimento formale. I passi da seguire per gestire correttamente la procedura che condiziona la fruizione del beneficio

di Luca Barbieri(*)

Come noto, l'art. 1, c. 43-bis della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come inserito dall'art. 28-quater del D.L. 9 aprile 2008, n. 81, prescrive, con riferimento ai contratti di affidamento dell'esecuzione di opere edili stipulati a far tempo dal 26 maggio 2022 e che siano avviati successivamente al 27 maggio 2022, che l'accesso ai benefici fiscali di cui i) agli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ii) all'art. 16, c. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, iii) all'art. 1, c. 12 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e iv) all'art. 1, c. 219 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è subordinato alla condizione che l'esecuzione di dette opere sia affidata a datori di lavoro - affidatari o subaffidatari così come appaltatori o subappaltatori - che applichino i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) e territoriali del settore edile stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle Entrate (AdE) ha individuato i CCNL che soli legittimano a fruire dei benefici fiscali più sopra indicati. Stando alle precisazioni rese dall'AdE con circolare 27 maggio 2022, n. 19/E, detti contratti sono:
1) CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini 3 marzo 2022, sottoscritto da ANCE con FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, codice unico ‘F012',
2) CCNL per i dipendenti delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini del 3 marzo 2022, sottoscritto da AGCI Produzione e Lavoro, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi e LEGACOOP Produzione e Servizi con FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, codice unico ‘F012',
3) CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini del 4 maggio 2022, sottoscritto da ANAEPA CONFARTIGIANATO EDILIZIA, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA con FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, codice unico ‘F015',
4) CCNL per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini del 29 luglio 2019, sottoscritto da CONFAPI-ANIEM con FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, codice unico ‘F018'.

Il codice unico, attribuito dal CNEL al momento del deposito, identifica univocamente ciascun CCNL; dunque, per scongiurare l'eventualità che l'applicazione di un CCNL diverso da quelli più sopra indicati precluda l'accesso ai benefici fiscali è opportuno che già nel corso delle intese che precedono la stipulazione di un contratto di appalto (o affidamento) e di subappalto, l'appaltante ed il subappaltante accertino che l'esecuzione dell'opera edile sarà condotta dal datore di lavoro appaltatore o subappaltatore con l'impiego di lavoratori nei confronti dei quali trovi applicazione uno dei CCNL ammessi. La verifica di tale condizione non è meramente formale. È la stessa AdE a precisare che nel contratto avente ad oggetto l'esecuzione di opere edili debba essere indicato il CCNL effettivamente applicato. L'accesso ai benefici fiscali più sopra indicati è pertanto subordinato sia all'espressa indicazione nel contratto di affidamento dell'esecuzione di un'opera edile del CCNL applicato ai lavoratori subordinati impiegati nell'esecuzione dell'opera edile che all'effettiva sua applicazione.

A tal riguardo, si consideri che l'onere posto in capo al committente di accertare quale CCNL sia effettivamente applicato dal datore di lavoro appaltatore e subappaltatore, e in relazione al quale l'AdE non offre alcuna indicazione, è caratterizzato da una non trascurabile complessità sul piano contrattuale, amministrativo e procedurale. In ragione delle finalità poste a fondamento dell'introduzione dell'art. 1, c. 43-bis della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - e indicati con chiarezza dall'art. 28-quater, c. 1 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 – così come degli orientamenti espressi dall'AdE, l'attività di verifica condotta dal committente circa il CCNL effettivamente applicato non può essere limitata a una mera dichiarazione resa dal datore di lavoro appaltatore o subappaltatore e dedotta nel contratto di affidamento dei lavori edili.

Un più oggettivo riscontro potrebbe essere condotto ricorrendo ai dati trasmessi mediante il flusso UniEmens, effettuato con cadenza mensile; infatti, con riferimento a ciascun proprio lavoratore il datore di lavoro è tenuto a valorizzare il codice unico del CCNL applicato. Poiché il committente tenuto ad eseguire il riscontro non ha modo di accedere direttamente ai dati pervenuti all'INPS, nel contratto di appalto e subappalto le parti potrebbero contemplare l'obbligo per il datore di lavoro appaltatore e subappaltatore di predisporre un documento che, ricavando i dati dall'UniEmens già trasmesso, riporti per ciascun lavoratore impiegato nell'esecuzione dell'opera edile il codice identificativo del CCNL applicato. Con riguardo all'attività di verifica resta in ogni caso inteso che:
1) nella fase di predisposizione di tale documento i dati potrebbero essere modificati;
2) se anche i dati contenuti nel flusso UniEmens non fossero in alcun modo alterati, non è detto il codice univoco valorizzato coincida con il CCNL effettivamente applicato.

Fermo restando quanto sopra esposto, si consideri che ancora più difficile risulta la verifica dell'effettiva applicazione dei contratti collettivi territoriali di lavoro; in tal caso, l'accertamento non potrebbe che essere effettuato svolgendo un'analisi puntuale degli elementi che compongono la retribuzione dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera edile. L'attività di riscontro non può essere limitata alla verifica dell'effettiva applicazione di uno dei CCNL ammessi dall'AdE, poiché l'accesso ai benefici fiscali in esame è ammesso a condizione che, oltre al CCNL, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori diano effettiva applicazione anche ai relativi contratti collettivi territoriali di lavoro. Nel contratto di appalto o subappalto è dunque opportuno che oltre all'indicazione del CCNL applicato, siano individuati precisamente, ed espressamente indicati, anche gli eventuali contratti collettivi territoriali di lavoro.

Il riscontro che afferisce al subappaltatore presenta ulteriori complicazioni sul piano contrattuale e procedurale qualora il committente intenda effettuare in prima persona l'attività di verifica; in tal caso, nel contratto di subappalto devono essere dedotti in dettaglio sia le modalità che i termini dello svolgimento dell'attività di verifica, regolando altresì i flussi informativi che non possono non coinvolgere anche il subappaltante. In alternativa, ed operando talune modificazioni all'applicativo inaugurato recentemente dall'INPS (mess. 27 gennaio 2022, n. 428), un controllo oggettivo potrebbe essere effettuato ricorrendo al ‘Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti' (MoCOA). Nel documento elaborato con cadenza mensile dall'INPS sulla base dei dati trasmessi mediante l'UniEmens dai datori di lavoro appaltatori e subappaltatori, l'Istituto potrebbe rilasciare, su richiesta del committente, il ‘Documento di Congruità Occupazionale Appalti' (DoCOA) nel quale sarebbe esposto anche il codice unico del CCNL applicato. A parere di chi scrive, sembrerebbe questo il modo meno dispendioso ed efficace perché tale condizione possa essere certificata.

Quand'anche l'attività di riscontro effettuata consenta di intercettare una violazione da parte del datore di lavoro appaltatore e subappaltatore degli obblighi assunti contrattualmente con riferimento all'applicazione di uno dei CCNL ammessi nonché dei correlati contratti collettivi territoriali di lavoro, sarebbe altresì arduo individuare strumenti rimediali che, anche quando adottati tempestivamente garantiscano al committente di poter fruire dei benefici fiscali. Anche a tal riguardo l'AdE non ha offerto precisazioni, ma sarebbe iniquo precludere l'accesso a detti benefici fiscali al committente che abbia condotto con scrupolo l'attività di verifica rilevando senza ritardo un inadempimento.

(*) ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche

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