Personale

Trattamento economico di malattia, nessuna discriminazione per il personale in prova

Non è previsto un meccanismo di riproporzionamento delle modalità di calcolo della retribuzione

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Ai fini del calcolo del trattamento economico spettante al dipendente che si sia assentato per malattia durante il periodo di prova, occorre fare riferimento alla disciplina di cui all'articolo 36, comma 10, del contratto nazionale del 21 maggio 2018, come per il restante personale (non in prova), in quanto, fermo restando la previsione del periodo massimo di conservazione del posto previsto dalla disciplina contrattuale, non è previsto un meccanismo di riproporzionamento delle modalità di calcolo della retribuzione durante detto periodo di comporto.

È questa l'indicazione offerta dall'Aran con il parere CFL159 reso disponibile in questi giorni nella banca dati «ultimi orientamenti applicativi pubblicati».

La disciplina della malattia (articolo 36) e del periodo di prova (articolo 20) contenuta nel contratto nazionale del 21 maggio 2018 è sostanzialmente simile a quella dei precedenti contratti, anche se con alcuni interventi di piccola manutenzione.

L'articolo 20, comma 4, del citato contratto ha previsto che il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dalla contrattazione. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto.

Ma quale è il corretto trattamento economico da corrispondere al dipendente in stato di malattia durante il periodo di prova?

Per i tecnici di Via del Corso la soluzione è all'interno delle norme contrattuali che regolano i due istituti.

In primo luogo dall'articolo 20, comma 5 del citato contratto laddove prevede espressamente che le assenze riconosciute come causa di sospensione del periodo di prova sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.

Pertanto, in base alla richiamata norma, ai fini del calcolo del trattamento economico spettante al dipendente che si sia assentato per malattia durante il periodo di prova, occorre fare riferimento alla disciplina della malattia contenuta all'articolo 36, comma 10, del richiamato contratto del 21 maggio 2018, come per il restante personale (non in prova), in quanto, fermo restando la previsione del periodo massimo di conservazione del posto dei sei mesi, non è previsto un meccanismo di riproporzionamento delle modalità di calcolo della retribuzione durante detto periodo di comporto.

Con un altro parere (CFL158), l'Agenzia affronta la questione della previdenza complementare, contenuta 56-quater del contratto del 21 maggio 2018, finanziate con risorse derivanti dall'applicazione del codice della strada, a favore degli ausiliari del traffico.

L'Agenzia conferma l'orientamento espresso dai magistrati contabili emiliani (deliberazione n. 24/2022/PAR, si veda NT+ Enti locali & Edilizia del 9 marzo).

L'ausiliario del traffico non può essere considerato personale appartenente al corpo di polizia municipale essendo incaricato solo dell'espletamento di uno specifico servizio di polizia stradale.

Da tale esclusione ne consegue l'impossibilità di applicare a favore di detto personale le disposizioni di previdenza integrativa, non essendo consentite interpretazioni estensive dello stretto dettato normativo.

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