Acconti Pnrr riscossi a fine 2022, operazioni contabili per l'utilizzo immediato
Anche se, non essendoci le condizioni per il mantenimento del fondo pluriennale vincolato di spesa, le somme siano transitate nel risultato di amministrazione
Immediato utilizzo, nel 2023, degli acconti Pnrr ricevuti a fine 2022, anche nei casi in cui, non essendosi verificate le condizioni per il mantenimento del fondo pluriennale vincolato di spesa, le somme siano transitate nel risultato di amministrazione.
Molti enti hanno ricevuto erogazioni di acconti sui contributi per i progetti Pnrr a fronte dei quali, per l'annualità 2022 non avevano previsto gli stanziamenti sui capitoli di entrata e di spesa. Essi si stanno, quindi, interrogando su come poter utilizzare, fin da subito, i contributi Pnrr incassati, senza dover attendere l'approvazione del rendiconto 2022.
Sul bilancio 2022, l'operazione richiede la registrazione di un accertamento e dell'ordinativo di incasso, al fine di regolarizzare la riscossione delle somme ricevute. Essa può avvenire anche in "sfondamento" degli stanziamenti esistenti, generando le scritture anche su capitoli con stanziamento a zero.
Nell'ipotesi in cui nella spesa non ci siano le condizioni per la costituzione del Fondo pluriennale vincolato né, tanto meno, per la registrazione dell'impegno, ci si domanda come operare per iscrivere le somme nel bilancio di previsione 2023/2025 prima dell'approvazione del rendiconto.
L'articolo 187, comma 3 del Tuel consente, per le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti dell'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati, l'utilizzo, per le finalità cui sono destinate, prima dell'approvazione del rendiconto, attraverso l'iscrizione, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con variazione al bilancio medesimo.
Tale utilizzo non incontra limiti per gli enti in disavanzo. L'articolo 15, comma 3, del Dl 77/2021 consente, infatti, l'impiego delle risorse ricevute per l'attuazione del Pnrr e del Pnc che, a fine esercizio, confluiscono nel risultato di amministrazione, anche agli enti in disavanzo, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 145/2018.
L'utilizzo della quota vincolata del risultato può, poi, essere effettuato anche in esercizio provvisorio ma, in tal caso, richiede la predisposizione di una relazione da parte del dirigente competente e può avvenire solo per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione danneggerebbe l'ente.
Tali variazioni, adottate in esercizio provvisorio, sono di competenza della giunta, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies del Tuel.
Inoltre, le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate (o accantonate) del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto. A tale prospetto dovrà essere predisposto anche l'allegato A/2, comprendente tutte le quote vincolate del risultato presunto e non solo quelle di anticipato impiego in bilancio.
Nel caso in cui, invece, il bilancio di previsione 2023/25 sia stato già approvato, le relative variazioni, consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti o, in assenza di regolamentazione interna, dal responsabile finanziario. Su queste variazioni non occorre il parere dei revisori.
In conclusione, le somme di anticipo sui fondi Pnrr, riscossi a fine anno sul bilancio 2022, possono essere immediatamente utilizzate anche nel caso in cui, non avendo generato Fpv, siano confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato, mediante iscrizione nell'annualità 2023, sia nel caso in cui il bilancio di previsione 2023/2025 sia già stato approvato, sia nel caso in cui l'ente si trovi in esercizio provvisorio.