Fisco e contabilità

Progetti di transizione digitale finanziati dal Pnrr fuori dai tetti al trattamento accessorio 2016

La decisione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia

di Luciano Cimbolini

Il trattamento economico accessorio destinato al personale comunale impiegato nei progetti di transizione digitale finanziati nell'ambito del Pnrr, in quanto finanziato dai medesimi fondi, non rileva ai fini dei limiti previsti dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. Questo è quanto affermato dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 116/2022.

Un Comune, dopo aver richiamato il parere n. 5/2022 della Sezione regionale di controllo per la Liguria, segnala che, nel 2020, ha aderito al «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione» istituito ai sensi dell'articolo 239 del Dl 34/2020, ma non ha valutato la possibilità di poter finanziare l'obiettivo previsto con una parte di tali risorse, potendole considerare non sottoposte al limite previsto per il trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75 del 2017. Segnala inoltre, che nel 2022 sono previste importanti risorse, nell'ambito del Pnrr, dedicate alla transizione al digitale e che il Comune ha aderito ad alcuni avvisi pubblici del portale Pa digitale 2026, prevedendo per lo sviluppo di progetti di transizione digitale obiettivi specifici e altamente innovativi nell'ambito del piano della performance, definiti secondo le caratteristiche descritte dalla Corte dei conti per la Liguria, che il Comune vorrebbe finanziare con una minima parte delle risorse del Pnrr, da destinare al personale coinvolto.

A fronte di ciò, chiedere un parere circa la conferma che le risorse variabili aggiuntive prima richiamate potranno essere considerate non sottoposte al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75 del 2017, che prevede, in via generale e salve puntuali eccezioni previste dall'ordinamento, che «dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016».

I magistrati lombardi segnalano che la Sezione si è già pronunciata, con deliberazione n. 111/2022, sul tema generale e astratto sotteso oggetto dell'attuale delibera, confermando la possibilità del superamento dei limiti previsti dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, in presenza di una spesa neutra per gli equilibri di bilancio dell'ente locale in quanto "eterofinanziata". Di fronte all'attuale quesito, pertanto, la Corte non vede ragioni per discostarsi da quanto già affermato in precedenza, benché l'attuale fattispecie non sia perfettamente sovrapponibile. Con la deliberazione n. 111/2022, infatti, la spesa "eterofinanziata" riguardava l'intero trattamento economico del personale dei servizi per l'impiego. La richiesta di parere in esame, invece, concerne il solo trattamento accessorio del personale coinvolto in progetti di transizione digitale finanziati con i fondi del Pnrr.

L'ambito oggettivo dell'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 investe esattamente la fattispecie rappresentata dal Comune istante, che prospetta l'utilizzo di una quota dei finanziamenti per la cosiddetta transizione digitale anche per finanziare il trattamento economico accessorio del personale impiegato in quei progetti.

Secondo la Corte, la disposizione di contenimento della spesa per il trattamento accessorio del personale trova un limite alla propria operatività nella neutralità finanziaria dei progetti di transizione digitale in questione rispetto agli equilibri di bilancio dell'ente locale.

Il trattamento accessorio "eterofinanziato" a valere sulle risorse del Pnrr per progetti di transizione digitale, pertanto, non rileva ai fini dei limiti fissati dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, secondo i principi affermati con la richiamata delibera n. 111/2022.

La Corte, infine, tiene a precisare, che il trattamento accessorio in questione dovrà essere correttamente gestito non solo in relazione alle norme di contenimento della spesa del personale, ma anche in relazione a quanto previsto, tra l'altro, dalle disposizioni del contratto vigente del personale del comparto delle funzioni locali in tema di fondo per le risorse decentrate e dall'articolo 113 del Dlgs 50/2016 in materia di incentivi per funzioni tecniche, ove ne ricorrano i presupposti.

Le conclusioni della Corte appaiono in linea con quanto deducibile dalle regole generali previste per la gestione delle risorse del Pnnr, con particolare riferimento all'imputazione delle spese di personale ai fondi del Pnrr stessi. Sul punto pare utile un rinvio alla circolare RgS n. 4/2022 contenente le indicazioni attuative dell'articolo 1, comma 1 del Dl 80/2021.

Per chiudere una solo riflessione di carattere per gli operatori. I costi per il trattamento accessorio relativi alle attività svolte per l'attuazione del Pnrr sono neutri, in quanto "eterofinanziati", a seguito del loro legittimo inserimento nei quadri economici del progetto ammesso al finanziamento.

Le spese sostenute, anche in termini di trattamento accessorio, per i bandi cui l'ente ha partecipato senza essere ammesso, invece, dovranno rimanere all'interno del limite previsto dall'articolo 23 del Dlgs 75/2017, poiché non saranno "eterofinanziate" dalle risorse del Pnrr e quindi non saranno considerate neutre ai fini del rispetto del tetto 2016.

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