Personale

Nell'algoritmo del calcolo del compenso straordinario rientrano anche i differenziali stipendiali

Le conclusioni dell'Aran in due pareri forniti per il personale del comparto sanità ma applicabili anche agli enti locali

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Il differenziale stipendiale iniziale, inteso come il valore complessivo delle posizioni economiche maturate prima della data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione, costituisce uno «zainetto» personale che consente a tutti i dipendenti – anche e soprattutto per coloro che risultano inquadrati nelle fasce più elevate – di ripartire dal valore del nuovo stipendio base con la possibilità di acquisire ulteriori differenziali che hanno la stessa natura contrattuale di quelli attribuiti in prima applicazione: in tal modo non viene alterato l'impatto sul valore orario dello straordinario.

Il valore più basso dell'elemento perequativo indicato nella tabella F del contratto del 16 novembre 2022 rispetto a quello indicato nella tabella D del contratto del 21 maggio 2018 è la conseguenza del suo conglobamento all'interno dello stipendio tabellare poiché si rendeva necessario neutralizzare gli effetti che si determina sulla tredicesima mensilità e degli effetti sui trattamenti previdenziali e di fine servizio e della diversa contribuzione tra voci stipendiali e salario accessorio.

Sono queste le conclusioni cui giunge l'Aran in due pareri diffusi in questi giorni con riferimento al personale del comparto sanità, ma con conseguenze senz'altro applicabili anche al personale degli enti locali, stante l'identica formulazione letterale degli articoli di riferimento.

L'articolo 74 del contratto del 16 novembre 2022 nella sua stesura, resasi necessaria a seguito dell'introduzione del nuovo istituto dei differenziali economici di professionalità, ha adeguato la nozione di retribuzione base mensile, utile per l'applicazione dell'algoritmo nella definizione del calcolo della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario.

Conseguentemente, precisa l'Agenzia (parere CSAN 121), la base di calcolo su cui applicare l'algoritmo per la determinazione dello straordinario, deve considerare nella base di calcolo anche eventuale «differenziale stipendiale iniziale» in godimento dal dipendente.

Il nuovo contratto (articolo 76, comma 3) ha previsto, a decorrere dall'1° dicembre 2022 (primo giorno successivo alla data di definitiva sottoscrizione del nuovo contratto nazionale di lavoro) inglobamento dell'elemento perequativo una tantum nello stipendio tabellare.

Tale conglobamento, come evidenziato dall'Aran (parere CSAN110a), avviene in regime di neutralità finanziaria, in quanto il valore medio dell'elemento perequativo effettivamente conglobato è inferiore per tener conto sia dell'effetto che si determina sulla tredicesima mensilità che, in precedenza, non era riconosciuta sia degli effetti sui trattamenti previdenziali e di fine servizio e della diversa contribuzione tra voci stipendiali e salario accessorio.

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