Amministratori

Via alla mappatura dei beni ereditari «vacanti» nel territorio dello Stato

Entro il 13 marzo 2023, l'agenzia del Demanio dovrà implementare la procedura informatica per l'acquisizione telematica di tutte le comunicazioni

di Nicola Tonveronachi e Alessandro Maestrelli

Il prossimo 13 settembre 2022 entrerà in vigore il «Regolamento recante la disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato», contenuto nel Decreto Mef 22 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 dello scorso 29 agosto.
La necessità di adottare precisi criteri per acquisire dati e informazioni in merito ai cosiddetti "beni ereditari vacanti" nel territorio dello Stato nasce con la Legge di bilancio 2021 che, all'articolo 1, comma 1008, aveva previsto l'assegnazione all'agenzia del Demanio delle attività di gestione e valorizzazione dei beni devoluti allo Stato. Il successivo comma 1009 rinviava a un decreto del Mef l'approvazione dei criteri.

Definizioni
Per meglio comprendere le varie casistiche disciplinate dal decreto, e per individuare i conseguenziali riflessi operativi per gli operatori degli uffici "Entrate" degli enti, è opportuno riportare alcune definizioni:
• "beni ereditari vacanti": i beni immobili, le cose mobili, i titoli di credito, le obbligazioni, le partecipazioni societarie, le quote di fondi comuni di investimento e gli altri valori mobiliari, i crediti nonchè i diritti e i beni immateriali, situati nel territorio dello Stato italiano;
• eredità devolute allo Stato al termine delle procedure della "eredità giacente", secondo quanto previsto dall'articolo 528 del Codice civile. In altri termini, quando il chiamato all'eredità non accetta e non è in possesso dei beni del defunto, su istanza dei soggetti interessati (tra cui anche i Comuni) o d'ufficio, viene nominato dal Tribunale un curatore dell'eredità giacente, il quale è tenuto ad amministrare i beni ereditari, ricercare gli eredi e far pervenire l'eredità allo Stato in mancanza di quest'ultimi;
• eredità devolute allo Stato, secondo l'articolo 586 del Codice civile, ovverosia quando, senza aver esperito le procedure di cui al punto precedente, l'eredità viene devoluta di diritto allo Stato, il quale non può rinunciare ma non risponde dei debiti ereditari oltre il valore dei beni acquistati («accettazione con beneficio di inventario»).

Trasmissione dei dati all'agenzia del Demanio
In caso di eredità giacente, la Cancelleria del Tribunale che ha nominato il curatore, comunica all'agenzia del Demanio il provvedimento di nomina, entro 10 giorni dall'adozione dello stesso, oltre ai dati identificativi del curatore, il quale è tenuto a trasmettere l'elenco provvisorio dei beni ereditati entro 6 mesi dalla nomina. Nel caso di successiva devoluzione dell'eredità allo Stato, entro 30 giorni dalla chiusura della procedura di eredità giacente, il curatore trasmette all'agenzia del Demanio l'elenco dei beni ereditari. L'elenco deve contenere tutti i dati e le informazioni necessari ad identificare i beni (immobili e mobili), il curatore e i chiamati all'eredità. Il regolamento trova applicazione alle procedure aperte alla data di entrata in vigore.
In assenza della procedura di eredità giacente, la Cancelleria del Tribunale in cui si è aperta la successione, il notaio, l'amministrazione comunale e l'agenzia delle Entrate, comunicano all'agenzia del Demanio, entro 30 giorni da quando ne vengono a conoscenza, gli elementi identificativi dei beni devoluti allo Stato.
Entro il 13 marzo 2023, l'agenzia del Demanio dovrà implementare la procedura informatica per l'acquisizione telematica di tutte le comunicazioni sopra descritte, in modo tale che la stessa possa essere operativa entro i 6 mesi successivi. Nelle more dell'implementazione, la documentazione può essere trasmessa a mezzo Pec.

Effetti per gli Uffici "Entrate" comunali
L'individuazione, e più in generale, la mappatura e la bonifica di tutti gli immobili "vacanti" ancora appartenenti, secondo le risultanze catastali, a soggetti deceduti, rappresenta una novità di notevole impatto per gli enti locali, alle prese con le annose problematiche di bonifica delle situazioni catastali di questa tipologia di immobili.
Nelle proprie banche-dati catastali, gli enti posseggono una percentuale non poco significativa di immobili che risultano, in alcuni casi anche da più di 10 anni, ancora intestati a soggetti deceduti, con effetti conseguenziali sull'attività accertativa ai fini Imu e non solo.
È significativo che il regolamento abbia previsto per i Comuni la possibilità di segnalare all'agenzia del Demanio gli immobili vacanti che ormai sono divenuti "d'ufficio" di proprietà dello Stato, ma le verifiche non devono fermarsi alla titolarità catastale dell'immobile, essenziale per identificare il corretto soggetto passivo ai fini Imu. La ratio dell'intervento Legislativo è riconducibile anche al miglioramento della significatività degli interventi accertativi anche con riguardo a tutti gli altri prelievi che gravitano intorno al possesso di immobili, per cui la collaborazione degli enti sarà più che mai determinante per la buona riuscita di questo tipo di attività.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©