Personale

Contratti a termine reiterati abusivamente, risarcimento danni con esonero dall'onere della prova

Ferma restando la possibilità di ottenere il ristoro di pregiudizi ulteriori se allegati e provati

di Amedeo Di Filippo

In caso di abusiva reiterazione contratti a termine nel pubblico impiego, affetti da nullità perché stipulati in assenza di ragioni temporanee, è assicurato il risarcimento del danno con esonero dall'onere probatorio, ferma restando la possibilità di ottenere il ristoro di pregiudizi ulteriori, diversi dalla mancata conversione, se allegati e provati. Lo affermano le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 5542/2023.

Il principio
La Corte d'appello ha respinto l'appello avverso la sentenza del tribunale che aveva rigettato il ricorso volto a ottenere l'accertamento dell'inefficacia dei termini apposti ai contratti di lavoro subordinato, la dichiarazione della sussistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato, la condanna alla regolarizzazione del rapporto e al pagamento delle differenze retributive. Il lavoratore ha ricorso per la cassazione della sentenza, sul quale si sono pronunciate le sezioni unite, che l'hanno cassata e enunciato diversi principi di diritto, tra i quali quello secondo cui in caso di reiterazione di contratti a tempo determinato, affetti da nullità perché stipulati in assenza di ragioni temporanee, ove la conversione sia impedita da norme settoriali, le disposizioni di diritto interno che assicurano il risarcimento in ogni ipotesi di responsabilità riconoscono il risarcimento del danno con esonero dall'onere probatorio, ferma restando la possibilità di ottenere il ristoro di pregiudizi ulteriori, diversi dalla mancata conversione, ove allegati e provati.

L'instaurazione del rapporto di lavoro
Il caso sottoposto a giudizio riguarda il personale delle fondazioni lirico sinfoniche, per il quale vige una speciale disciplina rispetto a quella dei rapporti di lavoro fra privati, e si sofferma in particolare sull'accertamento della costituzione di un valido rapporto di lavoro a tempo indeterminato in vigenza di disposizioni limitative o proibitive delle assunzioni imposte dal legislatore statale o regionale. Giungendo alla conclusione che il rapporto di lavoro così instaurato è affetto da nullità, in quanto si è in presenza di norme inderogabili e imperative perché dettate a tutela di interessi di carattere generale, non dissimili da quelli la cui realizzazione è imposta alle amministrazioni pubbliche dall'articolo 97 della Costituzione e dalle disposizioni sull'impiego pubblico contrattualizzato dal Dlgs 165/2001. Ma il principio espresso dalla suprema corte sulla reiterazione dei contratti ha valenza generale. Seguiamone il ragionamento. I giudici ricordano che il legislatore, nel prevedere la "specificità della causale", ha imposto un onere di indicazione dettagliata delle ragioni del ricorso al rapporto a tempo determinato, onere che può ritenersi soddisfatto solo se vengono precisati lo scopo del contratto, la temporaneità delle esigenze che hanno reso necessario il ricorso all'assunzione a termine, la professionalità del soggetto assunto e la particolarità dell'apporto lavorativo. Non è dunque sufficiente la sola indicazione della attività alla cui realizzazione il contratto è finalizzato, di per sé inidonea a rendere evidenti le ragioni oggettive poste a fondamento del ricorso a tale tipologia contrattuale.

L'abusiva reiterazione
Ripercorrendo la giurisprudenza comunitaria, le sezioni unite ricordano che la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato di una successione di contratti a tempo determinato può essere considerata conforme solo nelle ipotesi in cui non vi sia stato un utilizzo abusivo. Ipotesi per le quali il nostro ordinamento appronta comunque misure rimediali, posto che l'articolo 36 del Dlgs 165/2001 riconosce al lavoratore il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di norme imperative, che è specificazione di un principio di carattere generale a fronte della quale le stesse sezioni unite hanno ritenuto necessaria, a fronte della legittima previsione della non convertibilità dei rapporti a termine, un'agevolazione probatoria che conduca al riconoscimento e alla liquidazione del «danno comunitario».

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