Imprese

Fondo di garanzia per le Pmi, in arrivo la stretta che preoccupa le imprese

La legge di bilancio punta al ritorno al regime ordinario e annuncia un nuovo criterio per la valutazione dei rischi

di Massimo Frontera

La decisione europea di fissare al giugno 2022 la fine della deroga al regime ordinario delle norme sugli aiuti di Stato - il cosiddetto "temporary framework", la cui sesta proroga concessa da Bruxelles scade appunto il 30 giugno di quest'anno - ha condizionato anche alcune decisioni contenute nella legge di bilancio, con effetti già in parte in vigore e che sempre di più condizioneranno gli spazi di manovra delle Pmi in materia finanziaria. Le misure che impattano sulle imprese - incluse quelle che operano nell'edilizia e nelle costruzioni - sono rappresentate dalle novità sul Fondo di garanzia per le Pmi introdotte dai commi 53-58 dell'articolo 1 della legge di bilancio. Novità che appunto prospettano un graduale ritorno alla normalità dopo il pacchetto di garanzie straordinarie disposte dal governo nel 2020 (con il Dl n.23, uno dei più importanti decreti emergenziali post pandemia) a seguito delle deroghe concesse dall'Europa.

Fondo di garanzia, le novità
Le principali misure sono le seguenti. Il regime straordinario del fondo di garanzia per le Pmi viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 (stessa cosa per l'operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30mila euro a favore degli enti non commerciali). Si elimina il carattere gratuito della garanzia straordinaria del fondo, prevedendo che dal 1 aprile 2022 le garanzie vengano concesse previo pagamento di una commissione. Inoltre dal 1 gennaio 2022 - ed è questa la misura che già impatta sulle imprese - la copertura del fondo sui finanziamenti fino a 30mila euro scende dal 90% all'80%, prevedendo inoltre, dal 1 aprile 2022, il pagamento di una commissione per il rilascio di una garanzia. La disciplina straordinaria di intervento del fondo cessa pertanto dal 1 luglio prossimo. Tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2022 sono parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo: l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con alcune eccezioni. Soprattutto, si stabilisce che il fondo dovrà operare entro il limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base di un piano annuale di attività e sulla base del sistema dei limiti di rischio. Tra le disposizioni finanziarie si prevede un incremento del fondo di 520 milioni di euro per il 2024, di 1,7 miliardi di euro per il 2025, di 650 milioni per il 2026 e di 130 milioni di euro per il 2027. Per quanto riguarda il 2022, in prima applicazione viene stabilito che il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni sia di 210 miliardi di euro, di cui 160 riferibili allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50 miliardi riferito al limite massimo degli impegni assumibili per le garanzie da concedere nel corso del 2022.

In vista nuovi criteri per la valutazione del rischio
Le novità normative - che riflettono la convinzione di un graduale ma ravvicinato ritorno alla normalità, dopo gli effetti causati dalla pandemia - preoccupano non poco le piccole e medie imprese. Difficile infatti parlare di un contesto finanziario di normalità quando si assiste a una tensione fortissima sui prezzi delle materie prime, all'impennata dei costi dell'energia e al risveglio prepotente dell'inflazione. Anche perché il regime straordinario del Fondo - concesso da Bruxelles appunto nel quadro del temporary framework - è stato un punto di riferimento importante in questi mesi di crisi. La relazione di accompagnamento alla manovra riferisce infatti che nel corso del 2020 e nei primi sei mesi del 2021 il Fondo ha rilasciato garanzie per circa 148 miliardi di euro (pari al 6% del Pil), di cui 131 miliardi connessi esclusivamente all'operatività derogatoria introdotta sotto Temporary Framework (oltre l'88%), per circa 196 miliardi di finanziamenti a favore di Pmi e mid-cap.

Tra i criteri guida introdotti dalla legge di bilancio c'è anche l'indicazione che il sistema di rischio per definire la propensione al rischio di portafoglio del fondo sia «in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo». Quest'ultima frase accende una spia di allarme rosso per le imprese perché, come osserva con preoccupazione l'Ance in un documento indirizzato al sistema associativo, «lascia presagire l'introduzione di un nuovo sistema di valutazione del rischio». Una svolta che si teme possa essere un passo indietro clamoroso rispetto alla riforma del 2019 del Fondo di garanzia nella quale - dopo un lungo pressing - si era riusciti a introdurre criteri di valutazione in cui si teneva conto delle peculiarità del settore edile. «Una marcia indietro rispetto a questa filosofia (premiando, quindi, le imprese finanziariamente più solide) rappresenterebbe un serio rischio per le imprese, soprattutto dopo la crisi pandemica che ancora è in atto», sottolinea il documento dell'Ance; visto anche che «lo scopo della garanzia statale, infatti, è quello di sostenere imprese sane dal punto di vista economico ma alle prese con difficoltà finanziarie che pregiudicano l'accesso al credito bancario».

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