Appalti

Sì all'accesso alla lettera di invito in quanto atto soggetto a pubblicazione obbligatoria

Stesso discorso per le determinazioni di liquidazione mentre sui mandati di pagamento vanno oscurati i dati riservati

di Stefano Usai

La sentenza del Tar Sicilia, Catania, sezione IV, n. 2325/2021 riveste indubbio valore, anche pratico, per le importanti precisazioni sui rapporti tra le varie fattispecie di accesso e gli atti della procedura di gara. In questo senso, la decisione evidenzia come si possono calibrare le varie ipotesi di accesso – accesso documentale (legge 241/1990), accesso civico semplice e accesso "generale" (Dlgs 33/2013) - fornendo utili indicazioni istruttorie al Rup quale soggetto tenuto a presidiare il sub-procedimento.

Le istanze
Nel caso di specie, il ricorrente ha agito per ottenere l'annullamento del silenzio rigetto formatosi su una serie, articolata, di richieste di rilascio di copia dei documenti «afferenti l'affidamento e l'esecuzione del servizio di locazione e pulizia» a cui, peraltro, non ha preso parte. Richieste di accesso, quindi, motivate con riferimento sia alla legge 241/90 sia ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013 in quanto impresa interessata per aver subito «la concorrenza sleale di altri competitors» aggiudicatari di appalti per effetto di «indebite economie nella fase esecutiva (…) tramite la difettosa esecuzione delle prestazioni e/o l'omessa o non corretta gestione e tracciatura dei rifiuti».
Tra i vari atti oggetto di richiesta, l'impresa esige l'ostensione della lettera di invito, del preventivo/offerta presentato dall'aggiudicataria, della «certificazione e la documentazione acquisite dalla stazione appaltante, onde verificare la sussistenza di tutti i requisiti di legge».
Quindi l'accesso al contratto, ai «documenti comprovanti la consegna e l'inizio del servizio», ai «formulari di identificazione dei rifiuti», ex articolo 193 Dlgs 152/2006 e del Dm Ambiente 145/1998. Infine, viene richiesta copia delle fatture presentate dalla società aggiudicataria (con oscuramento di eventuali dati sensibili), le determinazioni di liquidazione dei compensi e copia dei mandati. Una richiesta estremamente articolata che costringe il collegio ad analizzare ogni istanza in relazione al riferimento giuridico ed alla posizione del richiedente.

Il riscontro
In relazione alla richiesta di informazioni ambientali il giudice ritiene pacifico l'obbligo di ostensione considerato che «l'art. 3 del D. Lgs. 195/2005 garantisce l'accesso all'informazione ambientale a chiunque ne faccia richiesta». Si procede con l'analisi sulla richiesta di avere copia della lettera di invito trasmessa dal Rup alla ditta poi risultata affidataria. Anche in questo caso, puntualizza il giudice, non vi sono dubbi sulla legittimità della richiesta considerato che la lettera di invito rientra nella categoria degli «atti soggetti a pubblicazione sul profilo del committente, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, i citati documenti sono suscettibili di accesso civico ex art. 5, co. 1, e 23 del D. Lgs. 33/2013».
Rientra nell'ambito della cornice dell'accesso civico semplice anche la richiesta di avere copia del contratto con un necessario distinguo. In questo caso, infatti, il giudice rammenta che l'articolo 29 del Codice dei contratti «indica tra gli atti da pubblicare anche i "Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione», con conseguente obbligo per il Rup di pubblicare sul sito istituzionale «l'importo dell'aggiudicazione». Ne consegue, conclude il collegio «che almeno la parte del contratto in cui viene indicato il prezzo di aggiudicazione debba essere conoscibile dalla ricorrente».
Sono atti, altresì soggetti a pubblicazione - su cui, pertanto, può tranquillamente esercitarsi l'accesso civico semplice – le determinazioni di liquidazione. Mentre per i mandati di pagamento il Rup è tenuto ad assicurare l'accesso ma oscurando i dati riservati «che esorbitano dalla esigenza conoscitiva garantita dalla legge alla ricorrente (come, ad esempio, le coordinate bancarie del beneficiario), per rispetto della privacy della controinteressata». Sono oggetto di pubblicazione, e quindi sicuramente ostensibili, i «documenti comprovanti la consegna e l'inizio del servizio».

I documenti di comprova del possesso dei requisiti
Necessitano di maggior ponderazione, invece, le richieste di accesso sia alle «certificazioni e documentazioni acquisite dalla stazione appaltante onde verificare la sussistenza di tutti i requisiti di legge in capo alla ditta affidataria>> ed al "preventivo/offerta». Si tratta, evidentemente, di documenti che non sono soggetti a pubblicazione pertanto si impone l'esigenza di verificare i rapporti, tra la richiesta di esibizione e le varie fattispecie di accesso.
In relazione all'accesso documentale (legge 241/90, articoli 22 e seguenti) il giudice ritiene corretto il diniego (pur sotto forma di silenzio) trattandosi di richiesta che avrebbe dovuto essere supportata da adeguata motivazione non fornita dalla ricorrente.
Risposta negativa deve essere espressa, come detto, anche in relazione all'accesso civico "semplice" che ha per presupposto un obbligo di pubblicazione che, invece, non riguarda gli atti in parola.
Rimane da analizzare il rapporto tra la richiesta di accesso sugli atti precitati e il cosiddetto accesso civico "generalizzato" che impone alla Pa di esibire documenti/atti in proprio possesso con limitate eccezioni.
In questo caso, si legge in sentenza, debbono essere valorizzate proprio le eccezioni all'accesso che possono essere «motivate dalla necessità di rispettare interessi pubblici (sicurezza, ordine pubblico, difesa, relazioni internazionali, etc.), ovvero interessi privati (dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali, proprietà intellettuale, diritti d'autore, segreti commerciali)». Circostanze, e limiti, che riguardano in specie il preventivo/offerta presentato che «potrebbe contenere soluzioni tecnologiche, o elementi di know how, che l'impresa ha interesse a mantenere riservate» e che, quindi, non può essere oggetto di ostensione.

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