Urbanistica

Bonus edilizi, con il salto di due classi «nanocappotto» al 110%

La domanda dele lettore e la risposta dell'esperto

di Marco Zandonà

La domanda del lettore: Sono proprietario di una casa unifamiliare, che intendo dividere in due appartamenti, dandone uno in comodato gratuito a mio figlio, e ho intenzione di realizzare un cappotto per il risparmio energetico. Poiché gli stipiti di porte e finestre sono in pietra massello, non è possibile fare il normale cappotto termico di 12 centimetri e il geometra mi ha consigliato un "nanocappotto", che avrebbe solo tre centimetri di spessore. Posso fruire del superbonus del 110% anche in questo caso? La sostituzione di tutti gli infissi, nonché della caldaia, e il rifacimento dell'impianto elettrico sono trainati?

La risposta dell'esperto: Nel caso del quesito occorre verificare se l'installazione del nanocappotto, al termine dei lavori, riesce a conseguire il doppio salto di classe energetica richiesto ai fini del 110 per cento (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020; articolo 1, commi 28-36, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022; circolari 24/E/2020 e 23/E/2022).

Attraverso nanoparticelle brevettate, si sarebbe in grado di sostituire il voluminoso cappotto con cui gli edifici vengono rivestiti per la coibentazione termica ed energetica con soli pochi millimetri di materiale nanotecnologico. In pratica, un nanocappotto spesso solo pochi millimetri potrebbe isolare un edificio esattamente come un cappotto di parecchi centimetri.

Come detto, occorre verificare se effettivamente al termine dei lavori si consegua il miglioramento delle due classi energetiche insieme con gli interventi trainati che, nel caso descritto del quesito, potrebbero essere la sostituzione della caldaia (se autonoma) e degli infissi. Se il frazionamento in due unità avviene prima dell'inizio dei lavori, la sostituzione della caldaia con impianto centralizzato sarebbe un ulteriore trainante (e non trainato).

Il rifacimento dell'impianto elettrico, invece, non rientra tra le spese cui si applica il 110 per cento, ma potrà consentire la detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie condominiali (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 37, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022), se i corrispettivi contrattuali, rispetto a quelli cui si applica il 110 per cento, sono tenuti separati sia contabilmente (fatturazione autonome) sia per i pagamenti.

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