Urbanistica

Concessione rilasciata 7 anni dopo la richiesta? No a risarcimenti se non si prova la colpa del Comune

di Donato Palombella

Il Comune può essere condannato al risarcimento del danno provocato dal ritardo nel rilascio del titolo concessorio? Al quesito risponde il Tar Roma chiamato ad esprimersi su un caso emblematico in cui l'amministrazione, a fronte di una richiesta del 1996, rilascia la concessione solo nel 2003.

Il caso in esame
Nel 1996 veniva presentata domanda per il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale; l'area d'intervento ricadeva in una zona in cui il rilascio del titolo concessorio era subordinato alla preventiva approvazione di piani particolareggiati o di lottizzazioni convenzionate. In mancanza della pianificazione di dettaglio, il comune respingeva la domanda. L'interessato impugnava il diniego dinanzi al Tar che, verificato lo stato di urbanizzazione dell'area e la mancata adozione del piano attuativo, sollecitava il Comune al rilascio della concessione edilizia (ex art. 4 legge n.10/1977) ed alla modifica dello strumento urbanistico, non più attuale. Nel 2000, in attesa del titolo concessorio (che veniva rilasciato solo nel 2003), il proprietario del suolo chiedeva al comune il risarcimento dei danni per l'illegittimo diniego della concessione.

Il parere del Tar
La Sezione seconda-quater del Tar Roma, con la sentenza n.10630 del 23 ottobre 2017, ritiene la domanda di risarcimento danni infondata. Il giudice amministrativo ricorda che il semplice diniego dell'istanza diretta all'ottenimento del titolo edilizio (all'epoca la concessione edilizia, ora permesso di costruire) non autorizza il cittadino ad avanzare pretese risarcitorie. Il risarcimento del danno presuppone che il privato abbia dimostrato l'esistenza di una serie di elementi ovvero: l'illegittimità del provvedimento amministrativo; l'accertamento del danno subito; l'esistenza di un nesso causale tra il comportamento illegittimo della Pa ed il danno subito; la sussistenza della colpa o del dolo da parte dell'amministrazione. Di conseguenza, la sentenza che si limiti a stabilire la illegittimità dell'atto amministrativo non determina, automaticamente, la possibilità, per il cittadino, di chiedere il risarcimento del danno, essendo necessario valutare una serie di ulteriori elementi, primo tra tutti, la sussistenza della colpa o del dolo da parte dell'amministrazione.

La "colpa" della Pa
Per poter ottenere una condanna della Pa al risarcimento del danno, occorre provare la "colpa" dell'amministrazione ovvero occorre dimostrare che il provvedimento lesivo dell'interesse del cittadino (in altre parole il mancato rilascio della concessione edilizia) sia stato adottato in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede. Occorre tener presente che fornire la prova dell'esistenza della "colpa" non è assolutamente agevole; essa viene esclusa, infatti, quando la normativa o i fatti risultino poco chiari e di difficile interpretazione il che si verifica nella totalità dei casi visto che la nostra normativa non è certamente di facile interpretazione.

Quando l'amministrazione paga i danni
Il Tar ha sottolineato che la responsabilità della Pa sussiste «quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato; il giudice può invece negarla quando l'indagine conduca al riconoscimento dell'errore scusabile; in particolare, l'errore dell'Amministrazione è considerato scusabile, ai fini della integrazione della colpa, in presenza di oggettiva oscurità, sovrabbondanza o repentino mutamento delle norme applicabili, ovvero di verificata sussistenza di contrasti interpretativi (Consiglio di Stato, sez. IV, 1 agosto 2016, n. 3464, V, 18 gennaio 2016, n. 125)». Nel caso in esame, il Tar ha ritenuto che non fosse possibile ipotizzare una responsabilità del Comune nel diniego della concessione edilizia; anche la sentenza che disponeva il rilascio del titolo edilizio non riconosceva una specifica responsabilità dell'amministrazione ma si limitava a stabilire che il comune avrebbe dovuto valutare diversamente la situazione - da un lato - rilasciando la concessione edilizia in base alla Legge n.10/1977 - e dall'altro, parallelamente - attivandosi per modificare gli strumenti urbanistici non più attuali.

Solo il Tu chiarisce la situazione
Il Tar sottolinea la impossibilità di configurare la "colpa" della Pa anche in considerazione del fatto che la giurisprudenza dell'epoca era oscillante e la situazione è stata chiarita solo con l'entrata in vigore del Tu. In particolare, l'art. 9, comma 2, del d.p.r. n.380/2001 ha disciplinato la materia vietando, nelle aree in cui non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi, gli interventi di nuova edificazione e ammettendo solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione.

La sentenza del Tar

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