Urbanistica

Fonti rinnovabili, la Consulta cancella la moratoria dell'Abruzzo sugli impianti

Incostituzionale la sospensione che blocca, di fatto, istanze e autorizzazioni in attesa della mappa regionale delle aree escluse

di Massimo Frontera

La Corte Costituzionale travolge la "barricata" normativa che la Regione Abruzzo aveva eretto nel 2021 per bloccare, di fatto, le norme nazionali sull'installazione di impianti per la produzione energia di fonti rinnovabili, oltre che per la realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti. L'articolo 4 della legge Abruzzo n.8/2021, impugnato dal governo, è stato dichiarato incostituzionale con la pronuncia n.77/2022 (depositata il 25 marzo), in linea con recenti pronunce sulla stessa materia, e in particolare come quella, molto simile, con cui la Consulta ha dichiarato illegittima una norma della regione Campania contro gli impianti eolici (n.177/2018).

Più precisamente, l'articolo dichiarato illegittimo prevedeva una moratoria per tutte le procedure autorizzative relative eolico, fotovoltaico e impianti trattamento rifiuti. Più esattamente, la moratoria riguarda istanze non ancora autorizzate di «impianti di produzione di energia eolica di ogni tipologia, le grandi installazioni di fotovoltaico posizionato a terra e di impianti per il trattamento dei rifiuti, inclusi quelli soggetti ad edilizia libera, nelle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni Dop, Igp, Stg, Doc, Docg, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, al fine di non compromettere o interferire negativamente con la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale».

Un vero e proprio blocco che - come ha evidenziato il governo ricorrente - è in contrasto non solo con le norme nazionali ma anche con quelle del legislatore comunitario, che il legislatore nazionale ha recepito. Il motivo addotto dal legislatore regionale per la sospensione ex lege delle istanze è stata motivata con la necessità di provvedere, nel frattempo, alla individuazione, da parte della regione stessa, delle aree non idonee al posizionamento degli impianti, come previsto dal quadro normativo statale (articolo 12 Dlgs 29 dicembre 2003, n.387; articolo 5 Dlgs 3 marzo 2011, n.28; Linee guida per lo svolgimento del procedimento approvate con Dm 10 settembre 2010) .

Peccato che il vero senso di questa architettura normativa - e in particolare della possibilità data alla Regione di individuare una lista di siti esclusi dall'applicazione - sia l'obiettivo di rendere più celere e semplice possibile le procedure di autorizzazione, che prevedono appunto il rilascio all'operatore di una autorizzazione unica. Invece, la Regione ha introdotto la moratoria con l'intento di dilatare indebitamente i tempi e, di fatto, ostacolare una procedura che il legislatore aveva semplificato. «Al contrario, la sospensione delle procedure, in attesa del compimento della citata istruttoria che confluisce nella pianificazione regionale, contraddice la ratio di tale strumento», sottolinea il giudice costituzionale; e spiega: «Mentre l'individuazione delle aree e dei siti non idonei serve – nel disegno statale – a semplificare e ad accelerare la valutazione che deve poi, in via definitiva, compiersi nell'ambito del procedimento di autorizzazione, per converso, nella prospettazione che emerge dall'art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021, l'individuazione delle aree e dei siti non idonei viene indebitamente a trasformarsi in elemento ostativo delle procedure autorizzative, che comporta una dilazione dei termini».

LA PRONUNCIA N.77/2022 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

«In definitiva - riassume la pronuncia - la moratoria imposta dal legislatore regionale dell'Abruzzo con l'art. 4 impugnato vìola i principi fondamentali della materia, che affidano a celeri procedure amministrative il compito di valutare in concreto gli interessi coinvolti nell'installazione di impianti di produzione dell'energia da fonti rinnovabili. Tali valutazioni amministrative non possono essere condizionate e limitate da criteri cristallizzati in disposizioni legislative regionali (sentenze n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011), né a fortiori possono essere impedite e, sia pure temporaneamente, ostacolate da fonti legislative regionali». La norma regionale, conclude la Corte, «si pone, dunque, in aperto contrasto con i principi fondamentali della materia di celere conclusione delle procedure di autorizzazione e di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, principi che sono al contempo attuativi di direttive dell'Unione europea e riflettono anche impegni internazionali vòlti a favorire l'energia prodotta da fonti rinnovabili (sentenza n. 286 del 2019), risorse irrinunciabili al fine di contrastare i cambiamenti climatici».

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