La Consulta boccia il contratto giornalistico negli uffici stampa della Regione Lazio
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 10/2019, accogliendo il ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha bocciato l'applicazione del contratto di lavoro Fieg-Fnsi per chi lavora negli uffici stampa della Regione Lazio.
Per l'Associazione Stampa Romana «la decisione non solo avrà applicazione sulla rivendicazione dei diritti dei giornalisti che lavorano in Regione Lazio ma anche su analoghi trattamenti in essere nelle altre regioni».
Nel mirino è finito l'articolo 17, comma 97, della legge regionale del Lazio n. 9 del 2017, che prevede, nelle more dell'attuazione della legge 150 del 2000 (sulla comunicazione pubblica), che al personale iscritto all'albo dei giornalisti che, a seguito di concorso, presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale, si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico.
La Consulta ricorda che la “legge 150” prevede che le amministrazioni pubbliche possano dotarsi di un ufficio stampa e demanda ad una apposita contrattazione collettiva l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali di riferimento. Per cui la previsione, da parte della legge regionale del Lazio di un contratto collettivo non negoziato dall'Aran, ma dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana, vìola (art. 117, secondo comma, lettera l)) la Costituzione sotto il profilo del riparto della giurisdizione esclusiva a favore dello Stato.
«La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici – spiega la sentenza - rientra, infatti, nella materia “ordinamento civile” e spetta in via esclusiva al legislatore nazionale». Non solo, a seguito della privatizzazione, il rapporto è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalla specifica contrattazione collettiva, secondo quanto dispone il Dlgs 165/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). E l'articolo 40 del decreto, «prevede (comma 2, ultimo periodo), che “nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità” ed alla luce di tale previsione il contratto collettivo relativo al personale del Comparto funzioni locali ha disciplinato la posizione dei giornalisti addetti agli uffici stampa in questione». «Pertanto – conclude la Corte -, la legge impugnata vìola la sfera di competenza statale, che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del pubblico impiego».
La sentenza della Corte costituzionale n. 10/2019