Fisco e contabilità

Enti che hanno chiuso rendiconto in disavanzo, il punto sugli avanzi utilizzabili

Tutte le deroghe alla regola generale consentite dal legislatore a favore delle amministrazioni

di Anna Guiducci

A seguito dell'approvazione del rendiconto 2022, gli enti che hanno chiuso in disavanzo si stanno interrogando sulla possibilità di utilizzo, mediante variazione al bilancio di previsione 2023, delle quote accantonate vincolate e destinate del risultato di amministrazione. La legge 145/2018, ai commi 897 e 898, pone infatti limiti ben precisi all'utilizzo di queste risorse, il cui importo deve essere attentamente verificato dagli enti in rosso (anche derivante dal riaccertamento ordinario dei residui). Non è infatti possibile applicare al bilancio di previsione 2023 quote di avanzo di amministrazione per un importo superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Nel caso in cui l'importo della lettera A) di quel prospetto risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per l'Fcde e per il fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono comunque applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Questa è la regola generale. Vediamo invece ora quali sono le deroghe consentite dal legislatore.

Innanzitutto, il comma 823 dell'articolo unico della legge 178/2020 (modificato dall'articolo 56 del DL73/2021) escludeva dai limiti imposti agli enti in disavanzo le risorse del fondo per il finanziamento delle funzioni fondamentali assegnate nel 2020 per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19. Il successivo Dl 4/2022, all'articolo 13, ha poi replicato anche per l'esercizio 2022 la possibilità di utilizzo di tali fondi (includendo anche le risorse derivanti da ristori specifici di spesa) purché destinati alle medesime finalità per le quali erano stati assegnati. Successivamente l'articolo 37-ter del Dl 21/2022 ha ampliato il perimetro delle finalità di utilizzo dell'avanzo suddetto, disponendo la possibilità di dare copertura ai maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019. Infine, il comma 785 della legge di bilancio 2023 stabilisce che saranno varati con specifico decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Sempre in tema di deroghe, l'articolo 15, comma 3, del Dl 77/2021, dispone la possibilità di utilizzo delle risorse ricevute per l'attuazione del Pnrr e del Pnc, che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 145/2018. Ancora, il Dl 73/2021 (articolo 52, comma 1-ter) stabilisce la possibilità di iscrivere la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limite generali. Il sopra citato articolo 13 del Dl 4/2022 stabilisce infine che sono escluse dal limite generale le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui, riguardante esclusivamente la quota capitale del debito.

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