Personale

Sulle progressioni straordinarie l’incognita della riserva del 50%

Il nodo riguarda le procedure finanziate con il budget previsto dall’ultimo contratto

di Gianluca Bertagna

Il maggior costo di una progressione verticale è dato dalla differenza dello stipendio tabellare di accesso previsto per ogni area/categoria senza che nel calcolo rilevino eventuali progressioni orizzontali maturate dal dipendente. A questo importo è poi necessario aggiungere anche il maggior scarto dell’indennità di comparto per la quota a carico del bilancio.

È questa la prima e importante conclusione a cui giunge l’Aran nelle istruzioni (Nt+ Enti locali & Edilizia del 21 marzo) condivise con Ragioneria Generale e Funzione pubblica scritto per approfondire alcuni aspetti del contratto delle Funzioni Locali del 16 novembre 2022.

In effetti, la maggior spesa a carico del bilancio a seguito di un passaggio di categoria da sempre è data dal gap tra le posizioni di accesso, in quanto il costo della progressione orizzontale torna tra le disponibilità del fondo del trattamento accessorio. La questione, però, assume oggi più rilievo in quanto il nuovo contratto ha previsto procedure straordinarie correlate alla revisione dell’ordinamento professionale a cui è stato destinato un budget specifico pari allo 0,55% del monte salari 2018. Determinare quindi quanto scaricare da questo valore per ogni progressione realizzata è di fondamentale importanza.

Andando al concreto e con un esempio operativo, per un passaggio dall’area degli Operatori esperti (ex B) all’area degli Istruttori (ex C), il costo della progressione verticale si determina in questo modo, tenendo conto anche dell'indennità di comparto:

• costo area istruttori: = 23.175,61 (21.392,87/12x13) + 52,08 (4,34 x 12) = 23.227,69 euro

• costo operatore esperto: 20.620,72 (19.034,51/12x13) + 44,76 (3,73 x 12) = 20.665,48 euro

• costo progressione: 23.227,69 – 20.665,48 = 2.562,21 euro.

L’orientamento dell’Aran è importante poi anche per l’analisi del rispetto del principio costituzionale del 50% dell’accesso dall’esterno. Prima la Consulta e poi lo stesso articolo 52, comma 1-bis del Dlgs 165/2001 hanno indicato che le progressioni verticali sono possibili fermo restando il rispetto di una riserva della metà dei posti per l’accesso dall’esterno tramite concorso o scorrimento delle graduatorie. Il dubbio emerso dopo il nuovo contratto riguarda il fatto se il limite si applichi anche alle procedure straordinarie utilizzando il budget dello 0,55% del monte salari 2018.

La risposta di Aran, Rgs e Funzione pubblica si limita a ricordare che elemento comune a tutte le progressioni verticali è che «occorre garantire che una percentuale almeno pari al 50% del personale reclutato con le ordinarie facoltà assunzionali sia destinata all’accesso dall’esterno, in base a quanto previsto dall’articolo 52, comma 1-bis del Dlgs 165/2001, in coerenza con i principi, anche di rango costituzionale, che regolano l’accesso alla Pa». Affermazione un po’ criptica nella parte che fa riferimento alle «ordinarie» facoltà assunzionali che merita, sicuramente, approfondimenti successivi.

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