Appalti

Messina, il servizio di trasporto sullo Stretto non può essere affidato senza gara a Rfi

La Corte Ue ricorda che questi contratti non possono essere conclusi senza che sia previamente esperita una procedura formale

di Pietro Verna

I contratti di trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile non possono essere conclusi senza che sia previamente esperita una procedura di gara. Lo ha stabilito la Corte di giustizia con sentenza 13 ottobre 2022 (C-437/21) che ha ritenuto in contrasto con il regolamento Cee 3577/92 sul cabotaggio marittimo l'art. 47, comma 11- bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che consente al ministero delle Infrastrutture di affidare senza gara a Rete ferroviaria italiana il servizio di collegamento marittimo nello Stretto di Messina anche con l'impiego di mezzi veloci ( aliscafi).

La vicenda processuale
La pronuncia della Corte di giustizia trae origine dal bando gara con cui il Mit aveva indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo veloce di passeggeri sulla linea Messina - Reggio Calabria, per una durata di tre anni a partire dal 1 ottobre 2015, con la possibilità di prorogarne l'applicazione per un periodo di dodici mesi. Il 14 settembre 2018 la società aggiudicataria Ustica Lines (divenuta poi Liberty Lines) aveva comunicato al Mit che, in mancanza di proroga, il servizio sarebbe cessato il 30 settembre 2018. Nota che restava priva di riscontro. Da qui gli sviluppi della vicenda. Era accaduto che il Mit aveva affidato il servizio ad una società di Rete Ferroviaria Italiana (Blueferries s.r.l), che la Liberty Lines aveva impugnato il provvedimento ministeriale dinanzi al Tar Lazio e che quest'ultimo aveva respinto il ricorso ritenendo che la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto dei settori esclusi e il regolamento Ce n. 1370/2007 sui servizi di trasporto pubblico di passeggeri su strada e per ferrovia «permettessero l'affidamento diretto di contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario effettuato via mare».

Avverso tale decisione la Liberty Lines aveva proposto appello per violazione della normativa euro unitaria. Motivo per quale il Consiglio di Stato aveva sospeso il giudizio e sottoposto la questione alla Corte di giustizia . La Corte di giustizia ha ricordato che l'art. 4 del regolamento Cee n. 3577/92 sul cabotaggio marittimo stabilisce che «uno Stato membro può concludere contratti di servizio pubblico […] per la fornitura di servizi di cabotaggio […] su base non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari» e che la stessa norma è richiamata dall'art. 1 del regolamento Ce n. 1370/2007 sui servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia («Gli Stati membri possono applicare il presente regolamento anche al trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile interna e in acque marine nazionali, ferme restando le disposizioni del regolamento CEE n. 3577/92»), sicché «prevalgono» le norme sul cabotaggio marittimo.Da qui il dictum del giudice comunitario: le norme del regolamento Cee n. 3577/92 devono essere interpretate nel senso che « ostano ad una normativa nazionale che abbia lo scopo di equiparare i servizi di trasporto marittimo ai servizi di trasporto ferroviario, qualora tale equiparazione abbia l'effetto di sottrarre il servizio di trasporto marittimo all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici ad essa applicabile».

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