Fisco e contabilità

Tarsu da ridurre in caso di disfunzione non temporanea della raccolta rifiuti

A prescindere dalle responsabilità del Comune nella gestione del servizio

di Amedeo Di Filippo

In caso di disfunzione non temporanea della raccolta rifiuti è dovuta la riduzione tariffaria, a prescindere dalle responsabilità del Comune nella gestione del servizio. Lo afferma la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 2374/2023.

Il contenzioso deriva dal ricorso proposto da una società per la cassazione della sentenza con cui la commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del Comune avverso la sentenza della commissione provinciale in accoglimento del ricorso proposto avverso un avviso di pagamento inerente al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. La ricorrente lamenta che la Tarsu non è una tassa, ossia un tributo che un soggetto versa in relazione a un'utilità che si trae dallo svolgimento di un pubblico servizio, bensì un'imposta, che non presenta alcuna relazione con lo svolgimento con un pubblico servizio. Deduce inoltre che la tassa sui rifiuti è dovuta solo nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito o reso in maniera continuativa.

La Cassazione afferma in premessa che la Tarsu è caratterizzata «da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica». Talché i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono in regime di privativa sulla base di una disciplina regolamentare, e i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi. Per cui «la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio», posto che la Tarsu ha la funzione di coprire anche le spese afferenti a un servizio indivisibile reso a favore della collettività.

La Tarsu è dovuta per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti, ossia per il fatto di occupare o detenere locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione. Le deroghe e riduzioni non operano in via automatica, dovendo il contribuente dedurre e provare i presupposti stabiliti dall'articolo 66 del Dlgs 507/1993. Tenendo conto che il quarto comma dell'articolo 59 stabilisce che se il servizio non viene svolto o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento il tributo è dovuto in misura non superiore al 40%. L'interruzione temporanea per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta l'esonero o la riduzione, a meno che non si protragga determinando una situazione di danno o pericolo.

Afferma la Suprema Corte che la riduzione della tariffa è prevista per il fatto che il servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità, indipendentemente dalla sussistenza di un nesso causale tra condotta ed evento altrimenti connaturato all'ipotesi di illecito o di un elemento soggettivo che renda il disservizio soggettivamente imputabile all'amministrazione comunale. La riduzione non opera infatti quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti o quale sanzione per l'amministrazione comunale inadempiente, bensì al diverso fine di ripristinare - in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare - un tendenziale equilibrio impositivo tra l'ammontare della tassa pretendibile e i costi generali del servizio nell'area, correlazione sulla quale si basa la Tarsu.

Soltanto una situazione di disfunzione temporanea della raccolta rifiuti può dare luogo a una valutazione di imprevedibilità del disservizio e di non imputabilità dello stesso all'amministrazione comunale. Al contrario, in presenza di una situazione di disfunzione apprezzabilmente protratta nel tempo, la legge attribuisce all'utente - in presenza di un'accertata emergenza sanitaria - la facoltà di provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio parziale su domanda documentata, fermo restando il diritto alla riduzione.

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