Urbanistica

Super sismabonus, per chi è arrivato tardi la remissione raddoppia

Con l'unica sanzione di 500 euro possibile sanare sia la mancata comunicazione di cessione/sconto in fattura sia correggere l'asseverazione tardiva di efficacia su interventi antisismici

di Giorgio Gavelli

I contribuenti che hanno omesso di presentare la comunicazione di cessione/sconto in fattura entro lo scorso 31 marzo e devono anche correggere un'asseverazione tardiva di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico (cosiddetto "allegato B"), possono procedere ad una «doppia remissione in bonis», sanando entrambe le anomalie al costo di 500 euro. È quanto ha confermato l'agenzia delle Entrate nelle ultime righe della risposta ad interpello n.332/2023. Una tardiva presentazione allo sportello unico competente (Sue) del Comune dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico (cosiddetto "allegato B") per le Entrate non consente l'accesso al sismabonus (anche in versione "acquisti" e "super"), in quanto considerata infrazione non formale. Al di là della rigidità di questa posizione, anche alla luce delle modifiche che la disposizione ha avuto nel tempo e della mancanza di una esplicita decadenza disposta dalla norma (si veda «Il Sole 24 Ore» del 12 maggio), appare interessante osservare come, per alcuni fortunati contribuenti, è ora possibile rimediare agli errori con un costo contenuto.

Il caso è quello di chi si è accorto della tardiva comunicazione ma ha già ceduto il credito o ottenuto lo sconto in fattura (ovvero sta per cedere il credito ad una banca). Se la comunicazione non è stata trasmessa all'agenzia delle Entrate entro il 31 marzo, si può procedere alla doppia "remissione in bonis" unendo tra loro le due opportunità previste:1 dalla circolare n. 33/E/2022 nell'ipotesi in cui si disponga di un accordo di cessione o di una fattura riportante lo sconto precedenti al termine originario di scadenza per l'invio (31 marzo 2023);oppure2 dall'articolo 2-quinquies del Dl n. 11/2023 nell'ipotesi in cui (anche in assenza del requisito di cui al punto precedente) la cessione del credito (esclusivamente ad un soggetto vigilato) venga contrattualizzata entro il prossimo 30 novembre,3 unitamente all'ulteriore specifica remissione in bonis disciplinata dall'articolo 2-ter, comma 1, lettera c), dello stesso Dl n. 11/2023 proprio per sanare il vizio della tardiva presentazione dell'asseverazione antisismica. Quest'ultima è possibile solo se non è stata già presentata la prima dichiarazione dei redditi nella quale beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, ovvero prima della presentazione della comunicazione di opzione di cessione/sconto.

Conseguentemente, chi ha tardato quest'ultima comunicazione è ancora ammesso a sanare il vizio del sismabonus, a cui provvederà (con una remissione da 250 euro) prima di sanare la tardività della presentazione della comunicazione di opzione (altri 250 euro, prudentemente da moltiplicare per ogni comunicazione tardiva, si veda «Il Sole 24 Ore» del 14 aprile, per una critica a questa conclusione). A nostro avviso, ad analoga soluzione si può giungere anche quando la comunicazione originaria è stata inviata ma è stata annullata nei termini oppure la cessione è stata rifiutata dalla controparte.Questa conferma non fa, purtroppo, che sottolineare i paradossi della «remissione antisismica», dimostrando che chi è in ritardo con gli adempimenti riesce spesso ad avere più opportunità di chi li esegue correttamente. Coloro i quali, infatti, hanno inviato la comunicazione nei termini o che hanno già presentato la dichiarazione riportante la prima quota di detrazione del beneficio non possono azionare alcuna remissione, rischiando un recupero integrale del bonus che altri (nella stessa situazione) con poche centinaia di euro, mettono invece al sicuro.

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