Personale

Indennità per specifiche responsabilità, il dipendente non ha alcun diritto alla conservazione

La voce stipendiale non costituisce una componente fissa del trattamento retributivo fondamentale

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Per l'indennità per specifiche responsabilità, oggi regolate dall'articolo 70-quinquies del contratto del 21 maggio 2018, valgono i medesimi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in merito agli incarichi delle posizioni organizzative e, pertanto, il conferimento dell'incarico non comporta l'assegnazione di mansioni superiori rispetto a quelle proprie del profilo di inquadramento e tale voce stipendiale non costituisce una componente fissa del trattamento retributivo fondamentale ed è sottratta all'applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione. Questo è quanto ha affermato la Corte di cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 30190/2022.

La vicenda, che trae le sue origini dall'esecutività di un accordo conciliativo tra le parti, è giunta sui i tavoli dei magistrati della Cassazione, i quali hanno fissato il perimetro di azione dell'indennità per specifiche responsabilità.

Con riferimento agli incarichi di posizione organizzativa, il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che essi non costituiscono posizioni di lavoro con mutamento del profilo professionale, ma comportano solo l'attribuzione di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva.

Tale orientamento è stato richiamato e condiviso dalla Corte costituzionale la quale ha escluso la necessità di rispetto della regola del pubblico concorso (sentenza n. 164/2020) e ha evidenziato che l'ente, nel procedere all'individuazione ed all'assegnazione delle funzioni, esprime la propria discrezionalità nell'organizzazione amministrativa, con la conseguenza che la scelta operata deve solo rispondere ai principi di imparzialità, trasparenza ed efficienza che presiedono ad ogni attività amministrativa (sentenza n. 128/2020).

Secondo la Cassazione anche per l'indennità per specifiche responsabilità valgono i principi sopra enunciati.

Come è noto la contrattazione nazionale del comparto degli enti locali (oggi regolata dall'articolo70-quinquies del contratto del 21 maggio 2018) riconosce un'indennità non superiore a euro 3.000 annui lordi per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D che non risulti incaricato di posizione organizzativa, da attribuire in relazione alle risorse del fondo delle risorse decentrate e sulla base delle condizioni stabilite dalla contrattazione decentrata.

Pertanto, si legge nell'ordinanza, se da un lato, il conferimento dell'incarico non comporta l'assegnazione di mansioni superiori rispetto a quelle proprie del profilo di inquadramento, dall'altro la voce stipendiale, condizionata dalle scelte organizzative della pubblica amministrazione e dalla disponibilità delle risorse, non costituisce una componente fissa del trattamento retributivo fondamentale ed è sottratta all'applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione.

Si tratta di istituti contrattuali che, da un lato, rispondono all'esigenza di tener conto in modo adeguato della differenziazione delle attività (indubbiamente sussistente anche in un sistema fondato sui principi della flessibilità e della equivalenza, sotto il profilo professionale, delle mansioni ricomprese nel medesimo livello di inquadramento), dall'altro, però, valorizzano le scelte organizzative della pubblica amministrazione da coniugare con la disponibilità delle risorse (che assume peculiare rilievo nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato), scelte che sono rivedibili nel tempo, con la conseguenza che l'attribuzione dell'incarico non fa sorgere in capo al dipendente il diritto soggettivo alla conservazione dello stesso e del relativo trattamento retributivo.

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