Amministratori

Per l'indebita percezione di finanziamenti pubblici l'imprenditore risponde alla Corte dei conti

L'imprenditore che riceve soldi pubblici innesca con la Pa un rapporto di servizio funzionale al pari del dipendente pubblico

di Amedeo Di Filippo

Il soggetto privato destinatario di un finanziamento pubblico instaura con l'amministrazione un rapporto di servizio funzionale e pertanto assume, ai fini della giurisdizione contabile, la medesima posizione di un dipendente o amministratore pubblico. Lo ha affermato la sezione giurisdizionale per la Puglia della Corte dei conti con la sentenza n. 269/2021.

I fatti

Il giudizio verte sul danno erariale patito dalla Regione per l'indebita percezione da parte di una ditta individuale di contributi pubblici nell'ambito delle iniziative per l'accesso al lavoro del Fondo sociale europeo. La procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio il titolare chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto dell'indebita percezione dei contributi in quanto, a seguito di verifiche, sono emerse anomalie documentali e di gestione, di potenziale rilievo penale, che hanno condotto la Regione a revocare il finanziamento concesso. La sezione giurisdizionale per la Puglia ha accolto la domanda e ha dichiarato sussistenti i presupposti per la condanna al risarcimento del danno erariale patito dalla regione.

Il giudizio contabile
In primo luogo è stato riaffermato dai magistrati contabili il principio in base al quale sussiste il rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta. Il soggetto destinatario del contributo, infatti, concorrendo alla realizzazione di un programma della pubblica amministrazione, instaura con la stessa un rapporto di servizio funzionale, sicché il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione contabile, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore pubblico.
Sviando le risorse pubbliche, il privato percettore infatti realizza un danno erariale, sia perché, con il proprio comportamento, impedisce la corretta realizzazione dello scopo perseguito dall'amministrazione, sia perché sottrae ad altri possibili destinatari il finanziamento erogatogli e di questa lesione patrimoniale deve dunque rispondere innanzi al giudice contabile.

I nessi causali
La sentenza poi si è soffermata sui necessari nessi di causalità che devono esistere per l'imputazione della responsabilità erariale, primo dei quali la circostanza che l'imprenditore ha posto in essere una serie di azioni volte a ottenere indebitamente il finanziamento senza che sia stata realizzata la finalità cui il sostegno era orientato. Dall'esame della documentazione infatti è emerso il totale sviamento dal perseguimento degli obiettivi assunzionali, cui il convenuto si era impegnato in sede di presentazione della domanda.
La Corte ha stigmatizzato inoltre le irregolarità nelle modalità di pagamento dei salari in favore delle lavoratrici, avvenuto in contanti ma senza riscontro dei corrispondenti prelievi di denaro giustificativi del relativo esborso; le molteplici irregolarità documentali; la presenza di un volume d'affari assolutamente insufficiente a giustificare il consistente impiego del personale denunciato; l'esistenza solo apparente della ditta individuale; l'insussistenza di tutti i rapporti di lavoro subordinato, obiettivo cui il finanziamento pubblico era orientato. Quanto all'elemento soggettivo, la responsabilità amministrativa viene affermata a titolo di dolo, per avere il convenuto consapevolmente e intenzionalmente indotto in errore l'amministrazione regionale e aver violato la normativa e le disposizioni convenzionali regolanti la concessione dei contributi pubblici di specie, provocando lo svilimento del fine di interesse generale perseguito dall'amministrazione.

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