Urbanistica

Bonus edilizi (e non solo), stretta sui crediti d'imposta a tutela della concorrenza

L'Agenzia delle Entrate si focalizza sui comportamenti ad alto disvalore sociale. Per i bonus edilizi le modalità dei controlli scaturiranno dall'analisi del rischio

di Antonio Iorio

Buona parte dell'attività operativa dell'agenzia delle Entrate si concentrerà sui controlli dei vari bonus erogati in questi anni, seguendo con attenzione le richieste di riversamento – che nel frattempo interverranno – del credito di imposta ricerca e sviluppo per il quale è in corso la sanatoria. A delineare questo scenario è la circolare dell'agenzia delle Entrate n. 21 del 20 giugno. Si tratta di controlli, secondo il documento di prassi, finalizzati a contrastare quei comportamenti che risultano connotati da un alto disvalore sociale a danno della collettività e che, al contempo, permettono a coloro che li pongono in essere di falsare le regole concorrenziali. A fattor comune, i controlli, almeno nelle intenzioni della direttiva, saranno improntati all'individuazione delle forme più insidiose di frodi, effettuando la selezione delle posizioni da controllare al fine di coniugare il principio di equità con la proficuità dell'azione amministrativa.

La circolare fa riferimento pressoché a tutti i crediti agevolativi: bonus edilizi, credito di imposta per ricerca e sviluppo, credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, credito di imposta sisma centro-Italia, credito di imposta zone economiche speciali, credito di imposta formazione 4.0, credito di imposta patrimonializzazione eccetera.Sui bonus in edilizia le modalità istruttorie più idonee, per l'esecuzione dei controlli, scaturiranno dall'attività di analisi del rischio, volta a individuare le varie condotte illecite. In merito ai crediti ricerca a sviluppo la direttiva evidenzia che, in alcuni casi, le imprese beneficiarie risultano assistite da soggetti che svolgono attività di consulenza talvolta specializzati nella costruzione di documentazione solo formalmente corretta al fine di dimostrare la spettanza dell'agevolazione. Inoltre, l'Agenzia ha riscontrato posizioni incoerenti rispetto ai presupposti oggettivi e soggettivi della misura agevolativa.

Tali incoerenze possono rappresentare i primi indicatori di rischio e sono individuabili quando l'attività di ricerca e sviluppo, soprattutto se interna all'azienda, è difficilmente compatibile con l'attività economica dichiarata, con la struttura organizzativa dell'impresa, con l'assenza di costi per l'attività di ricerca e sviluppo interna negli anni precedenti all'istituzione del credito d'imposta eccetera. Secondo la circolare, l'analisi per individuare le diverse fattispecie e i conseguenti risultati dovranno guidare, con oculatezza, la scelta delle modalità istruttorie con cui eseguire i successivi controlli, anche in funzione della rischiosità. Viene così sottolineata la necessità di evitare azioni non adeguatamente commisurate al rischio sotteso.Tale indicazione appare importante perché, sinora, nei controlli in materia di ricerca e sviluppo, le unità operative, oltre a situazioni oggettivamente connotate da fraudolenza, spesso si sono concentrate nella contestazione di requisiti (opinabili) sulla tipologia di investimento svolto (questione dell'applicazione o meno dei criteri previsti dal Manuale di Frascati, fino a qualche anno fa ignorato dall'agenzia delle entrate nei documenti di prassi).

Tali controlli hanno originato un elevato contenzioso (che per ora ha visto di sovente l'amministrazione soccombente), con la verosimile necessità di prevedere una sanatoria.A proposito di questa sanatoria mediante riversamento del credito, la circolare ricorda che gli Uffici, nell'ultimo trimestre dell'anno, dovranno riscontrare il perfezionamento della sanatoria, la correttezza e il rispetto delle scadenze previste per gli adempimenti (presentazione istanza entro il 30 settembre 2022, pagamento della prima rata o dell'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022).

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