Amministratori

No a un nuovo organismo a partecipazione pubblica per il solo fatto che l'Autorità d'ambito ha deciso di affidargli il servizio

L'ipotesi rischierebbe di compromettere una concreta valutazione delle possibilità di assegnazione, tramite gara pubblica, dei servizi

di Anna Guiducci

Non può ritenersi aprioristicamente adeguata, da parte delle amministrazioni comunali interessate, la scelta della creazione di un nuovo ulteriore organismo a partecipazione pubblica per il solo fatto che l'Autorità d'ambito decida di affidargli il servizio. In sintesi è questo il parere espresso dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti delle Marche con una serie di deliberazioni, pressochè gemelle (dalla n. 53 alla n 82 con qualche interruzione) con le quali viene valutata l'assunzione di partecipazioni indirette al capitale di una costituenda società consortile, già risultata affidataria diretta dei servizi inerenti al ciclo integrato dei rifiuti.

Con le deliberazioni consiliari sottoposte al vaglio della Corte, gli enti locali di fatto "ratificano" l'affidamento in house operato dall'Assemblea territoriale di ambito e assumono la partecipazione indiretta al capitale della costituenda società consortile. Secondo lo schema proposto, le tre partecipate dagli enti locali, che andrebbero a costituire la nuova società, hanno presentato all'Ata la candidatura a svolgere il servizio di gestione integrata dei rifiuti, determinando la nascita di un nuovo e ulteriore organismo societario, cui è stato affidato il servizio secondo il modello in house providing.

A parere della Corte, l'ipotesi formulata rischierebbe di pretermettere, in via pressoché sistematica, una concreta valutazione delle possibilità di assegnazione, tramite gara pubblica, di servizi potenzialmente contendibili sul mercato. Peraltro, due dei tre consorziati dovrebbero ancora acquisire la dotazione impiantistica necessaria allo svolgimento del servizio che, come si diceva, risulta già affidato alla NewCo. Il progetto non fornisce inoltre specifiche argomentazioni in punto di sostenibilità finanziaria dell'operazione, né in merito agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali per gli enti locali, anche relativi alla riscossione della tariffa, né sembra giustificare la carenza di elementi valutativi in merito alla dotazione organica, ai costi di funzionamento e ai costi relativi alla spesa per il personale e per gli amministratori delle società consorziate e della medesima costituenda società consortile.

La censura della Corte investe infine gli aspetti riguardanti le motivazioni di convenienza e coerenza della scelta con i principi di economicità, efficienza ed efficacia, in ossequio ai quali l'ente dovrebbe giustificare la creazione dell'ulteriore autonomo veicolo societario, con i correlati oneri gravanti sulle consorziate e, in definitiva, sui bilanci comunali a fronte del mantenimento di vari altri organismi partecipati da parte degli stessi .

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