Urbanistica

Il Sal sotto soglia consuma il contatore dell'avanzamento dei lavori

La norma fiscale non limita il numero e il valore dei Sal, ma solo di quelli funzionali alle opzioni di cessione del credito e di sconto

di Silvio Rivetti

In tema di sconti in fattura, in relazione ai Sal nel 110%, ancora qualche dubbio residua dopo i chiarimenti resi dalla circolare 23/E, al punto 5.2, a proposito dei frequenti casi dei Sal riguardanti lavori eseguiti in parte in un anno e in parte nell’anno successivo.

Muovendo dalla disciplina dettata dalla legge – ovvero dal comma 1-bis dell’articolo 121 del Dl 34/2020, per cui l’opzione per lo sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascun Sal; e per cui, negli interventi eleggibili al superbonus, ai fini dell’opzione i Sal non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo, e ciascuno pari ad almeno il 30% dello stesso intervento -, la circolare analizza, tra le possibili casistiche di lavori 110% effettuati a cavallo di anno, l’ipotesi in cui nel 2020 vengano svolti interventi per il solo 20%, sigillati in un primo Sal datato 2020; per essere poi seguiti da lavori per il 40%, accolti nel Sal seguente dell’anno 2021.

Al riguardo, a destare qualche perplessità non è tanto la soluzione proposta dalla circolare, del tutto condivisibile (per la quale l’importo “sotto soglia” del Sal 2020 dovrà essere fruito in dichiarazione, a titolo di detrazione, quantomeno per la sua prima annualità e ferma la cedibilità di quelle residue; mentre solo gli importi del Sal 2021, superiori alla soglia di legge, potranno accedere allo sconto in fattura); quanto la ricostruzione per cui, agli occhi dell’Erario, il Sal “sotto soglia” del 2020 equivale all’emissione del «primo Sal rilevante ai fini del 110%», determinante la qualificazione del Sal successivo, quello del 2021, a «secondo Sal del 110%».

Da questa impostazione deriverebbe quindi che, a seguito del Sal 2021, non sarebbe concessa l’elaborazione di un nuovo Sal idealmente del 30%, che pur troverebbe capienza; e che si dovrebbe necessariamente concludere l’operazione con la fatturazione a saldo. A ben vedere, tuttavia, il doppio limite espressamente fissato a proposito dei Sal nel 110% dal citato comma 1-bis dell’articolo 121 Dl 34/2020 – quello del numero massimo di due per ogni intervento complessivo; e quello del valore non inferiore al 30% dello stesso intervento - non riguarda qualunque Sal rilasciato nell’ambito di operazioni 110%, ma solo i Sal emessi ai fini fiscali del comma 1-bis stesso, ovvero i soli Sal idonei a giustificare uno sconto in fattura (o una cessione del credito) e funzionali a tale scopo.

Del resto il Sal, come definito dalla stessa circolare 23/E (che richiama al riguardo, la definizione di cui all’articolo 14 comma 1 lettera d) Dm 49 del 7 marzo 2018), non è che un documento tecnico che, alle scadenze liberamente pattuite tra le parti, fotografa lo stato delle lavorazioni eseguite dall’inizio dell’appalto al momento della sua redazione; e precisa di conseguenza il valore del corrispettivo maturato al netto degli acconti. Le parti sono dunque libere di stabilire se ricorrere o meno ai Sal, nella regolazione dei loro rapporti economici e contrattuali: e anche negli appalti superbonus non si rinviene un limite di carattere generale al numero o al valore dei Sal che possono essere predisposti, e che potrebbero idealmente essere redatti anche in numero ben superiore a due e pure in relazione a quote modeste delle lavorazioni in corso, a seconda delle necessità contrattuali delle parti coinvolte, diverse dagli obiettivi di risparmio fiscale.

Tenendo quindi ferma la regola che, ai soli fini tributari delle opzioni di cessione e sconto in fattura, vale il rispetto del doppio limite citato, dei Sal che non potranno essere più di due e dal valore ciascuno sopra la soglia del 30%, non si comprende per quale ragione un Sal del 5% o del 15%, in ambito di interventi 110%, dovrebbe costituire stato di avanzamento rilevante ai fini della norma fiscale, limitando il ricorso a Sal successivi che siano rispettosi delle prescrizioni del citato articolo 121 comma 1-bis.

La medesima circolare 23/E precisa peraltro, nella conclusione del suo punto 5.2, che la formulazione del Sal è una libera facoltà delle parti e non un obbligo; e che egualmente è libera la facoltà del contribuente di esercitare l’opzione di fruizione alternativa del suo diritto di detrazione, “anche” in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ciò depone a favore della tesi, per cui nell’ambito del 110% la norma fiscale non limita il numero e il valore dei Sal, ma solo di quelli funzionali alle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura.

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