Fisco e contabilità

Gli accertamenti tributari per omessa dichiarazione si notificano dopo sei anni

Il caso riguarda l'omessa dichiarazione Ici/Imu di un'area fabbricabile ma la decisione vale anche per altri tributi comunali

di Pasquale Mirto

La Corte di cassazione, con sentenza 20 maggio 2022, n. 16467, torna ad occuparsi dei termini decadenziali entro i quali occorre notificare gli accertamenti relativi ai tributi comunali.

La sentenza ricostruisce minuziosamente il quadro di riferimento, arrivando a una conclusione, non solo condivisibile e confermativa di altri casi, ma soprattutto chiarissima, sicché il problema che ancora oggi vede qualche giudice di merito seguire altri sentieri interpretativi, dovrebbe ritenersi definitivamente risolto. La Corte si occupa di un'omessa dichiarazione Ici/Imu di un'area fabbricabile, ma le conclusioni, ovviamente, valgono anche per gli altri tributi comunali.

I termini di notifica, previsti a pena di decadenza, sono disciplinati dall'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006, che prevede la notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Nessun problema si pone per gli accertamenti per omesso o parziale versamento, che devono essere notificati entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.

Con riferimento, invece, alle omesse dichiarazioni, occorre considerare che la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio del possesso o di intervenuta variazione, rilevanti ai fini della determinazione dell'Imu. Considerato tale termine, ad avviso della Cassazione, nei casi di omessa dichiarazione, il primo dei cinque anni previsti dall'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006, è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, e dunque se, per ipotesi, l'anno in cui è iniziato il possesso o è intervenuta la variazione è il 2017, la relativa dichiarazione deve essere presentata nel 2018, con la conseguenza che il primo anno dei cinque previsti per la decadenza dal potere impositivo è perciò il 2019, con l'ulteriore risultato che il termine per la notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'ente impositore scadrà il 31 dicembre 2023. Negli stessi termini si era espressa anche Cassazione n. 352/2021, seguita poi dalle pronunce 8199/2021, 13421/2021, 16833/2021 e 30966/2021.

A ciò si aggiunga che è anche consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'omessa presentazione non si esaurisce nell'omissione iniziale, ma essa si intende reiterata fintanto che il contribuente non adempia all'obbligo dichiarativo, e ciò giustifica anche l'applicazione delle sanzioni per ogni singolo anno d'imposta (Cassazione n. 36682/2021).

Si ritiene, poi, che le conclusioni sopra rassegnate siano applicabili anche all'ipotesi dell'infedele dichiarazione, giacché, in tale ipotesi, l'atto di accertamento è riferito proprio alla dichiarazione presentata, la quale, come detto, va presentata l'anno successivo a quello di versamento. Pertanto, anche in caso di infedele dichiarazione il termine decadenziale non può che essere fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, e quindi, i termini decadenziali sono identici a quelli previsti per l'omissione dichiarativa.

La sentenza in commento merita anche di essere segnalata per un'altra importante conferma, ovvero l'assoggettabilità ad Imu come area fabbricabile delle aree destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale, come il verde pubblico. La Corte disattende motivatamente (e condivisibilmente) il diverso orientamento di legittimità, secondo il quale non possono essere considerate edificabili quelle aree per le quali lo strumento urbanistico preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo, nozione questa, che, invero, non tiene conto che ai fini Ici/Imu esiste la ripartizione tra terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati, sicché qualsiasi previsione di trasformazione del suolo, sebbene con vincoli, determina l'attrazione alla categoria aree fabbricabili, ferma restando la diversa valorizzazione della base imponibile, in funzione dei vincoli impressi.

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