Amministratori

Illeciti del Comune, non deve pagarli sempre il sindaco

La responsabilità dell'organo politico di vertice si configura solo in caso di specifiche situazioni correlate alle sue attribuzioni

di Pietro Alessio Palumbo

Non si può automaticamente ascrivere al sindaco del Comune - sebbene di modeste o piccole dimensioni - qualsiasi violazione di norme verificatasi nell'ambito di una attività dell'ente locale quando sussista comunque una precisa articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa. Con l'ordinanza n. 19751/2022, la Corte di cassazione ha chiarito che una responsabilità dell'organo politico di vertice dell'ente locale è configurabile solo in presenza di specifiche situazioni correlate alle attribuzioni proprie di tale organo.

In primo grado il giudice aveva ritenuto il sindaco responsabile dell'illecito in base alla sua sola posizione istituzionale di primo cittadino del Comune, omettendo di verificare se i poteri decisionali fossero stati validamente attribuiti ad organi burocratici. In secondo grado la Corte d'Appello aveva poi aggiunto che per affermare l'esclusiva responsabilità del delegato occorreva la natura formale ed espressa della delega, la sua natura strutturale e non occasionale, la specificità dei poteri delegati, la pubblicità verso terzi, l'effettività dei poteri decisionali trasferiti, la mancata conoscenza da parte del delegante della negligenza o sopravvenuta inidoneità del delegato; e inoltre il sindaco per dimostrare di essersi completamente spogliato dai suoi poteri di vigilanza sul settore avrebbe dovuto provarlo con un atto scritto e dal contenuto inequivocabile.

Ma la Suprema Corte ha ribaltato le argomentazioni dei giudici di primo e secondo grado. Innanzitutto nello svolgimento dell'attività degli enti locali, e in particolare dei comuni, le responsabilità penali e le responsabilità di ordine sanzionatorio - amministrativo connesse alla violazione delle norme che l'ente è tenuto a osservare nello svolgimento della sua attività, sono ripartite tra gli organi elettivi e quelli burocratici sulla base del principio della separazione delle funzioni e in correlazione alle rispettive attribuzioni, desumibili dalla disciplina di settore. La Cassazione ha quindi affermato il principio di diritto secondo cui nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ferma restando la regola della responsabilità solidale della persona giuridica e del suo legale rappresentante, il giudice è tenuto ad indagare - anche d'ufficio - sulla circostanza che l'illecito amministrativo sia stato commesso da persona fisica ricollegabile all'ente quale organo burocratico dello stesso per aver agito ovvero omesso di agire nell'esercizio delle funzioni o delle proprie incombenze. E ciò a prescindere dall'esistenza di una apposita delega rilasciata dal legale rappresentante dell'ente in questione. Il giudice può applicare il principio sussidiario della responsabilità del legale rappresentante della persona giuridica quando la condotta sanzionata sia in correlazione alle attribuzioni, desumibili dalla disciplina di settore, proprie degli organi politici dell'ente coinvolto.

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