Urbanistica

Caccia alle strade alternative per far valere il proprio credito

Da valutare, soprattutto per micro interventi, passaggi a soggetti differenti da banche

di Silvio Rivetti

Too big to fail. Con l’ampliamento della platea dei soggetti a cui le banche e le società appartenenti a gruppi bancari possono sempre cedere i crediti da detrazioni edilizie, a seguito dell’inclusione tra i possibili cessionari dei correntisti delle banche stesse o delle relative capogruppo (purché non si tratti di soggetti qualificabili come consumatori o utenti, in base all’articolo 3 comma 1 lettera a) Dlgs. 206/2005); e con il prossimo via libera alla cedibilità pure degli stock di crediti acquisiti dagli istituti bancari alla rinfusa, ante 1° maggio e dunque prima del varo dei sistemi di targatura dei crediti con i codici univoci, il legislatore ha fatto onore alla denominazione di decreti Aiuti dei suoi provvedimenti, dettando finalmente le regolamentazioni che i due mercati intrecciati, degli interventi edilizi da un lato e della cessione dei crediti dall’altro, invocavano a gran voce per non implodere.

È evidente che i nuovi interventi legislativi mirano a riportare al centro del sistema degli scambi dei crediti, nato come massimamente libero, proprio quel mondo bancario il cui irrigidimento, all’indomani dell’emersione dei meccanismi di frode e dell’attivazione dei più stringenti meccanismi antifrode (con il vincolo al numero dei trasferimenti ammessi dei crediti, il divieto di cessioni parziali, la limitazione al tipo di soggetti ammessi alle cessioni successive), ha determinato il black-out dell’intero meccanismo e le conseguenze sia economiche, sui conti delle aziende, sia psicologiche, sul buonumore dei contribuenti, che sono note a chiunque si occupi della materia.

In questo quadro, tuttavia, appare anche utile ricordare che la versione attuale dell’articolo 121 del Dl 34/2020, come confermato dal Dl 50/2022, consente sia al contribuente che ha sostenuto le spese edilizie ed è beneficiario della detrazione, sia al fornitore che ha concesso lo sconto in fattura, di cedere il credito d’imposta al primo cessionario in maniera totalmente libera; senza che ci siano, in capo a quest’ultimo, limitazioni di sorta in termini di natura o qualificazione giuridica (e richiedendosi solo che sia un soggetto terzo rispetto al cedente).

Seguendo tale prospettiva, soprattutto i contribuenti che sostengono spese per interventi diversi dal 110% sulle proprie unità immobiliari (anche condominiali), ovvero per interventi superbonus sui propri edifici unifamiliari (in vista delle prossime scadenze, del 30% dei lavori al 30 settembre; e della spettanza del 110% al 31 dicembre) nonché i fornitori di tutti o parte di questi interventi, potranno pur sempre valutare la cedibilità dei loro crediti, anche solo per quote annuali, non solo al mercato bancario in prima battuta, ma anche a cessionari di più immediata prossimità, come le persone fisiche con capienza d’imposta, le aziende della filiera edilizia coinvolta nel cantiere, le cooperative e le aziende del territorio interessate ad acquisire moneta fiscale da utilizzare in compensazione rispetto ai loro debiti fiscali e contributivi.

Questa opzione può essere oggi presa in maggiore considerazione da parte di contribuenti e operatori, a sbloccare una serie di microinterventi che pure, tutti insieme, costituiscono un volume tutt’altro che trascurabile; nella consapevolezza che tale volume potrà comunque accedere al mercato delle cessioni successive alla prima aperto dalla legge 25/2022 a favore dei soggetti vigilati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia), che viene ora a trovare, quantomeno per gli istituti di credito, un elemento di stabilità in più nella cessione ai correntisti non retail.

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