Urbanistica

Vincolo di tutela ambientale, ampia discrezionalità alla Pubblica amministrazione

Il controllo sulla pianificazione è espressione di un potere ampio e funzionalizzato di governo del territorio

di Domenico Carola

I giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2462/2022, hanno affermato che l'avvenuta edificazione di un'area immobiliare, come le sue condizioni di degrado, non costituiscono una ragione sufficiente per recedere dall'intento di proteggere i valori estetici o culturali a essa legati.

La Provincia di Monza e della Brianza aveva approvato nell'ambito del Piano territoriale di coordinamento, un'area interessata dal progetto denominato "Suap 2", come area ricompresa e costituente le «principali linee di continuità ecologica»; area interessata da percorsi rurali e inserita nella ricomposizione del sistema agroforestale; area inserita nella rete verde di ricomposizione paesaggistica e ambito destinato all'attività agricola di interesse strategico. Il Comune proponeva ricorso al Tar Lombardia che non l'accoglieva motivo per il quale veniva proposto appello al Consiglio di Stato.

I giudici di Palazzo Spada hanno accolto il ricorso ritenendo che le scelte di pianificazione territoriale sono il frutto di complesse valutazioni tecniche e amministrative, riservate al livello politico. In tale ambito la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni istituzionali, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento di fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tali regole solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo. Il sindacato giurisdizionale su tali valutazioni è di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità, essendo invece estraneo al sindacato giurisdizionale l'apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo già appartenente alla sfera del merito. L'esercizio della discrezionalità, inoltre, riguarda scelte non soltanto strettamente inerenti all'organizzazione edilizia del territorio ma afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico. Invero, il potere di pianificazione è oggi considerato espressione di un potere ampio e funzionalizzato di "governo del territorio" discendente direttamente dalla indicazione prevista dall'articolo 117 della Costituzione, che si esplica non solo nell'individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale e della disciplina della edificazione dei suoli, ma in tutte le modalità di utilizzo delle aree, nel quadro del rispetto e di positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati. L'urbanistica, e il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono dunque essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendosene una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo. La disciplina dell'attività urbanistica sul territorio è poi regolata anche dalla legge ordinaria che prevede che i Comuni debbano dotarsi dello strumento urbanistico del Piano Regolatore Generale che è la risultante di diverse attività di indagine territoriali affidate ad esperti, fra cui la zonizzazione, consistente, cioè, nell'attività di suddivisione del territorio comunale in aree omogenee secondo determinate caratteristiche.

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