Urbanistica

Pertinenza urbanistica, solo opere di modesta entità e accessorie rispetto a quella principale

Il manufatto deve essere tale da non alterare in modo rilevante l'assetto del territorio

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di Domenico Carola

I giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 10476/2022, hanno ritenuto che la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto a opere di modesta entità, e accessorie rispetto all'opera principale, e non anche ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera principale e non siano coessenziali alla stessa, tali, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica.

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tar Salerno per ottenere l'annullamento dell'ordinanza di demolizione emessa da un Comune sulla realizzazione sine titulo di una «baracca in lamiera», adiacente a una vecchia fornace, nell'ambito del compendio immobiliare in proprietà della ricorrente. La parte appellante lamentava l'omesso esame del motivo di ricorso, carenza di motivazione della sentenza e violazione e falsa applicazione.

I giudici di Palazzo Spada respingono il ricorso e affrontando il tema dell'abuso edilizio, essendo stata disposta la demolizione di talune opere, si soffermano, tra l'altro, sul concetto di pertinenza urbanistica (o, ai fini edilizi) la cui natura giuridica differisce, sotto diversi profili, dalla nozione di pertinenza delineata dal codice civile. In primis distinguendo tra vincolo pertinenziale in senso civilistico, per la sussistenza del quale tra bene principale e bene accessorio è necessario sia il requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, sia del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra detti beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare un'utilità a quello principale, e non al proprietario di esso. Il ricondurre, o meno, un'opera entro tale ultimo concetto è di fondamentale importanza ciò rilevando agli effetti dell'individuazione del titolo edilizio che è necessario per realizzarla. Con la precisazione che al Comune è consentito, mediante le norme tecniche dei propri strumenti urbanistici, configurare come interventi di "nuova costruzione" anche quelli altrimenti riconducibili alla realizzazione di pertinenze urbanistico-edilizie in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree in cui essi ricadono. Gli elementi costitutivi della pertinenza urbanistica vanno individuati nell'esiguità quantitativa del manufatto, che cioè deve essere tale da non alterare in modo rilevante l'assetto del territorio, e nell'esistenza di un collegamento funzionale tra il medesimo manufatto e l'edificio principale. non potendo, di conseguenza, il primo di essere utilizzato separatamente ed autonomamente rispetto al secondo.

Si tratta dunque di un vincolo di carattere oggettivo. Non possono ritenersi beni pertinenziali quegli interventi edilizi che, pur legati da un vincolo di servizio a un bene principale, non siano tuttavia coessenziali, ma ulteriori, rispetto a esso, in quanto suscettibili di un utilizzo autonomo, e separato, e in quanto occupanti aree e volumi diversi dal bene principale. Il concetto di pertinenza urbanistica è, di conseguenza, meno ampio di quello per il quale sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di un'altra cosa. In altre parole essendo la nozione di pertinenza urbanistica meno ampia di quella definita dall' articolo 817 codice civile non può ritenersi consentita la realizzazione di opere di grande consistenza soltanto perché destinate al servizio di un bene qualificato principale. Non da ultimo va considerato che dall'articolo 3, comma 1, lettera e 6), del Dpr 380/2001 si ricava il principio in forza della quale la pertinenza urbanistico-edilizia non può avere un volume superiore del 20% rispetto all'edificio principale.

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